(Convenzione - art. 73)
                             Articolo 73 
             Esenzione dai servizi personali e pubblici 
   Lo Stato di residenza esenta i funzionari  consolari  onorari  dai
servizi personali e pubblici di qualunque natura essi siano, e  dagli
obblighi  militari  quali  duelli  connessi  con   le   requisizioni,
contribuzioni militari ed acquartieramento.