(Convenzione - art. 76)
                             Articolo 76 
  Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione 
   1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed  entrera'  in
vigore il primo giorno del  secondo  mese  successivo  alla  data  di
scambio degli strumenti di ratifica. 
   2.  La  presente  Convenzione  viene  stipulata  per  un   periodo
indeterminata.  Ciascuna  Parte  contraente  potra'  denunciarla   in
qualsiasi momento. In tal caso  la  Convenzione  cessera'  di  essere
applicabile dal primo giorno del sesto mese successivo alla  data  in
cui la notifica per iscritto  sia  stata  ricevuta  dall'altra  Parte
Contraente. 
   3. Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra la modifica
o il completamento di uno o piu' articoli della presente Convenzione.
Nei caso di  accordo  delle  Parti  Contraenti  su  tale  modifica  o
completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte
integrante della presente Convenzione. 
   In fede di che, i plenipotenziari  delle  Parti  Contraenti  hanno
firmato la  presente  Convenzione  e  vi  hanno  apposto  il  proprio
sigillo. 
   Fatto a Kiev il 23 dicembre 2003 in due originali, ciascuno  nelle
lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
    

Per la Repubblica Italiana                       Per l'Ucraina

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico