Articolo 76 Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione 1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente Convenzione viene stipulata per un periodo indeterminata. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento. In tal caso la Convenzione cessera' di essere applicabile dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica per iscritto sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra la modifica o il completamento di uno o piu' articoli della presente Convenzione. Nei caso di accordo delle Parti Contraenti su tale modifica o completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione. In fede di che, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Kiev il 23 dicembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per l'Ucraina Parte di provvedimento in formato grafico