(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                     Locali consolari ed alloggi 
   1.  Lo  Stato  di  residenza  deve  facilitare  l'acquisto  o   la
costruzione da parte dello Stato  d'invio  nel  suo  territorio,  nel
rispetto della sua legislazione,  dei  locali  necessari  all'Ufficio
consolare oppure fornire assistenza  a  quest'ultimo  nel  procurarsi
tali locali in altro modo. 
   2.  Lo  Stato  di  residenza  deve  anche,  ove  occorra,  aiutare
l'Ufficio consolare ad ottenere  gli  alloggi  adeguati  per  i  suoi
membri. 
   3. Le disposizioni del presente  Articolo  non  esimono  lo  Stato
d'invio dalla responsabilita' del mancato  rispetto  dei  regolamenti
edilizi ed  urbanistici  applicabili  nella  zona  nella  quale  sono
situati i beni immobili.