(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
Inviolabilita' dei  locali  consolari  e  della  residenza  del  Capo
                       dell'Ufficio consolare 
   1.  I  locali  consolari  e  la  residenza  del  Capo  delIUfficio
consolare sono inviolabili. I Rappresentanti  delle  Autorita'  dello
Stato di residenza potranno accedervi solo con il  consenso  espresso
del Capo dell'Ufficio  consolare  o  del  Capo  della  Rappresentanza
Diplomatica dello Stato d'invio nello  Stato  di  residenza  o  della
persona da questi designata. 
   2. Tuttavia in caso  di  incendio  o  di  calamita'  naturali  che
esigano  misure  immediate  di  protezione  il  consenso   dei   Capo
dell'Ufficio consolare puo' considerarsi presunto. 
   3.  Lo  Stato  di  residenza  adottera'  tutti   i   provvedimenti
appropriati per  tutelare  i  locali  consolari  e  gli  alloggi  dei
funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e  per  prevenire
che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la  sua
dignita' sia diminuita.