Art. 13. 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento  della  direttiva
n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali  adibiti  al  trasporto  di
merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo
1 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - L'art. 1 della legge 18 aprile 2005,  n.  62,  citata
          nelle premesse cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comuni-tarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          "A" e "B". 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data  di
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare di cui al presente  comma,  ovvero  i  diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione della direttiva  2003/10/  CE,  della  direttiva
          2003/20/CE, della  direttiva  2003/35/CE,  della  direttiva
          2003/42/CE, della  direttiva  2003/59/CE,  della  direttiva
          2003/85/CE, della  direttiva  2003/87/CE,  della  direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva 2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE,  della
          direttiva 2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE,  della
          direttiva   2004/35/CE,   2004/38/CE,    della    direttiva
          2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE  e  della  direttiva
          2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          competenti per  i  profili  finanziari  che  devono  essere
          espressi entro venti giorni. 
              5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e, nelle materie di competenza  concorrente,  dei  principi
          fondamentali stabiliti dalla legislazione  dello  Stato.  A
          tale  fine  i  decreti   legislativi   recano   l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute. 
              7. Il Ministro per le politiche comunitarie,  nel  caso
          in cui una o piu' deleghe di cui al  comma  1  non  risulti
          ancora  esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal   termine
          previsto dalla direttiva per la sua  attuazione,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia   a
          giustificazione del ritardo. Il Ministro per  le  politiche
          comunitarie ogni quattro mesi informa  altresi'  la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  allegati  "A"  e
          "B", ritrasmette con le sue osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della Repubblica per il parere definitivo che  deve  essere
          espresso entro venti giorni.».