Art. 16. Deroghe 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti: a) dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente.