Art. 16. 
                               Deroghe 
 
  1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
non e' richiesta ai conducenti: 
    a) dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera  i
45 km/h; 
    b) dei veicoli  ad  uso  delle  forze  armate,  della  protezione
civile, dei pompieri e  delle  forze  responsabili  del  mantenimento
dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; 
    c)  dei  veicoli  sottoposti  a  prove  su  strada  a   fini   di
perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione,  e  dei  veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; 
    d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati  a
missioni di salvataggio; 
    e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di  guida  ai  fini  del
conseguimento  della  patente  di  guida   o   dei   certificati   di
abilitazione professionale; 
    f) dei veicoli utilizzati per il trasporto  di  passeggeri  o  di
merci a fini privati e non commerciali; 
    g)  dei  veicoli  che  trasportano  materiale   o   attrezzature,
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria  attivita',  a
condizione che la  guida  del  veicolo  non  costituisca  l'attivita'
principale del conducente.