Art. 17. 
                              Esenzioni 
 
  1.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  qualificazione   iniziale   i
conducenti: 
    a) residenti in Italia, gia' titolari, alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,   del   certificato   di
abilitazione professionale di tipo KD; 
    b) residenti in Italia, gia' titolari, alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della
categoria C ovvero C+E; 
    c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o  allo
Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente  di  guida
equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo; 
  2. I conducenti di cui al comma  1  richiedono,  comunque,  per  le
finalita'  di  cui  all'articolo  23,  il  rilascio  della  carta  di
qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze
fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da  adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
legislativo.