Art. 17. Esenzioni 1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: a) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E; c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalita' di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.