Art. 19 Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazioneiniziale 1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneita', secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4. 2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato: a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2. 4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2. 5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
Nota all'art. 19: - L'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, citato nelle premesse, cosi' recita: "Art. 10. - Le autoscuole autorizzate si distinguono in: a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).".