Art. 19
               Carta di qualificazione del conducente
                comprovante la qualificazioneiniziale

  1.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  e' rilasciata a
seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un
esame  di  idoneita',  secondo  le  modalita'  di cui all'allegato I,
sezioni 1, 2 e 4.
  2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1,
ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato:
a) dalle  autoscuole  di  cui all'articolo 335, comma 10, lettera a),
   del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
   495,  ovvero  dai  consorzi  di  autoscuole  che svolgono corsi di
   teoria  e  di  guida  per  il conseguimento di tutte le patenti di
   guida;
b) da  soggetti  autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
   trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei
   criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
  4.  L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri,  sulla  base delle disposizioni adottate con il decreto di
cui al comma 2.
  5.   I   conducenti  candidati  al  conseguimento  della  carta  di
qualificazione  del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato
di  idoneita'  professionale  di  cui  alle  vigenti  disposizioni in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o
di  cose  sono  esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente
articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
 
          Nota all'art. 19:
              - L'art.  335,  comma  10,  lettera a), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica, citato nelle premesse, cosi'
          recita:
              "Art.  10.  -  Le autoscuole autorizzate si distinguono
          in:
                a) autoscuole  per conducenti di veicoli a motore per
          la preparazione di candidati al conseguimento della patente
          di  guida  delle  categorie  A,  B,  C, D, E, delle patenti
          speciali  delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di
          revisione   e   al   conseguimento   del   certificato   di
          abilitazione professionale (C.A.P.).".