Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Capo, si intende per: a) attivita' di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attivita', consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada; c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore; d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto; e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprieta' delle cose oggetto dell'attivita' di autotrasporto al momento della consegna al vettore.