Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente Capo, si intende per: 
    a) attivita' di autotrasporto, la  prestazione  di  un  servizio,
eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre  attivita',
consistente nel trasferimento di cose di  terzi  su  strada  mediante
autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; 
    b)  vettore,  l'impresa  di   autotrasporto   iscritta   all'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto  di  terzi,  ovvero  l'impresa  non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada; 
    c) committente, l'impresa o la  persona  giuridica  pubblica  che
stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto
con il vettore; 
    d) caricatore, l'impresa o  la  persona  giuridica  pubblica  che
consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul
veicolo adibito all'esecuzione del trasporto; 
    e) proprietario della merce, l'impresa  o  la  persona  giuridica
pubblica che ha la proprieta' delle cose  oggetto  dell'attivita'  di
autotrasporto al momento della consegna al vettore.