Art. 22. 
                         Codice comunitario 
  1.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  rilasciata  dai
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e'  conforme  al  modello
previsto dall'allegato II. 
  2. In corrispondenza della  categoria  di  patente  di  guida  "C",
ovvero "C+E" se posseduta dal conducente,  deve  essere  indicato  il
codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito  la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e  la
data di scadenza di validita' della carta. 
  3. In corrispondenza della  categoria  di  patente  di  guida  "D",
ovvero "D+E" se posseduta dal conducente,  deve  essere  indicato  il
codice comunitario armonizzato "95", se il conducente  ha  conseguito
la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone
e la data di scadenza di validita' della carta. 
  4. L'Italia riconosce la carta  di  qualificazione  del  conducente
rilasciata dagli altri Stati  membri  del-l'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo. 
  5. Il rilascio della carta  di  qualificazione  del  conducente  e'
subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'. 
  6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente  all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa  di
autotrasporto stabilita in  uno  Stato  membro  diverso  dall'Italia,
possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la
propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione  del
conducente con: 
    a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente
di guida; 
    b) l'attestato di  conducente  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002. 
  7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente  all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa  di
autotrasporto stabilita in  uno  Stato  membro  diverso  dall'Italia,
possono  guidare  veicoli  adibiti   al   trasporto   di   passeggeri
comprovando la propria qualificazione, oltre  che  con  la  carta  di
qualificazione del conducente, con il codice comunitario  armonizzato
"95" riportato sulla patente di guida. 
 
          Nota all'art. 22:
              -  Per  il regolamento (CE) 484/2002 vedi note all'art.
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