Art. 22. Codice comunitario 1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modello previsto dall'allegato II. 2. In corrispondenza della categoria di patente di guida "C", ovvero "C+E" se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validita' della carta. 3. In corrispondenza della categoria di patente di guida "D", ovvero "D+E" se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato "95", se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della carta. 4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'. 6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con: a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida; b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002. 7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida.
Nota all'art. 22: - Per il regolamento (CE) 484/2002 vedi note all'art. 12.