Art. 3. Superamento tariffe obbligatorie 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, e' abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. 2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme: a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298; c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni; d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162; e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56; f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982; g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982; h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985. 3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dal presente decreto, a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, del decreto qui pubblicato. «Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). - Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'art. 46, accertata con provvedimento esecutivo. Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della presente legge, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». - La legge 22 agosto 1985, n. 450, recante: «Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1985, n. 202. - Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, recante: «Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1978, n. 77.