Art. 3.
                  Superamento tariffe obbligatorie
  1.  A  decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata
in  vigore  dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
se  anteriore,  e'  abrogato  il sistema delle tariffe obbligatorie a
forcella  per  l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al
titolo  terzo  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e successive
modificazioni.
  2.   Dalla   data   di  cui  al  comma  1,  la  determinazione  del
corrispettivo  per  l'esecuzione  dei  servizi  di  autotrasporto  e'
regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
    a)  il  titolo  terzo  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298, e
successive modificazioni;
    b)  l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
    c)  l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive
modificazioni;
    d)  gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
    e)  il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.
56;
    f)  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti in data 18 novembre
1982,   e   successive   modificazioni,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
    g)  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti in data 22 dicembre
1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 356 del 29 dicembre 1982;
    h)  il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985,
e  successive  modificazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
198 del 23 agosto 1985.
  3.  Sono  comunque  abrogate  le  disposizioni incompatibili con la
disciplina del presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno
          1974,   n.   298  (Istituzione  dell'albo  nazionale  degli
          autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, disciplina
          degli  autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
          tariffe  a  forcella  per  i trasporti di merci su strada),
          come  modificato  dal  presente  decreto,  a  decorrere dal
          28 febbraio  2006,  ovvero  dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
          del decreto qui pubblicato.
              «Art.  26  (Esercizio  abusivo  dell'autotrasporto).  -
          Chiunque  esercita  l'attivita'  di  cui  all'art.  1 senza
          essere  iscritto  nell'albo,  ovvero continua ad esercitare
          l'attivita'  durante  il  periodo  di sospensione o dopo la
          radiazione  o  la cancellazione dall'albo, e' punito con la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          quattro  milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          cinque  milioni  a  lire trenta milioni se il soggetto, nei
          cinque  anni  precedenti,  ha  commesso un'altra violazione
          delle  disposizioni  del  presente articolo o dell'art. 46,
          accertata con provvedimento esecutivo.
              Chiunque  affida l'effettuazione di un autotrasporto di
          cose  per  conto  di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente
          l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
          46   della  presente  legge,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
          milioni a lire diciotto milioni.
              Alle  violazioni  di  cui  al  primo  comma consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per  un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
          delle  violazioni,  la  sanzione  accessoria della confisca
          amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
          cui  al  capo  I,  sezione  II,  del  titolo VI del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
              - La  legge  22 agosto  1985,  n.  450, recante: «Norme
          relative  al  risarcimento  dovuto dal vettore stradale per
          perdita  o  avaria  delle  cose trasportate», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1985, n. 202.
              - Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con
          modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante:
          «Misure  urgenti  per il settore dell'autotrasporto di cose
          per conto di terzi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          28 maggio 1993, n. 123.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
          1978,  n.  56,  recante:  «Norme  di esecuzione relative al
          titolo   III   della  legge  6 giugno  1974,  n.  298»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1978, n. 77.