Art. 4. Contrattazione dei prezzi 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto. 2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.