Art. 4.
                      Contrattazione dei prezzi
  1.  A  decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata
in  vigore  dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
se  anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su
strada  sono  determinati dalla libera contrattazione delle parti che
stipulano il contratto di trasporto.
  2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano
modalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle
norme sulla sicurezza della circolazione stradale.