Art. 6
                         Forma dei contratti

  1.  Il  contratto  di trasporto di merci su strada e' stipulato, di
regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza
dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
  2.   Con   decreto  dirigenziale  della  competente  struttura  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il
termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  legislativo, sono determinati modelli contrattuali
tipo  per  facilitare  l'uso  della  forma  scritta  dei contratti di
trasporto di merci su strada.
  3.  Elementi  essenziali  dei  contratti stipulati in forma scritta
sono:
    a)  nome  e sede del vettore e del committente e, se diverso, del
caricatore;
    b)  numero  di  iscrizione  del  vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    c)  tipologia  e quantita' della merce oggetto del trasporto, nel
rispetto  delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei
veicoli adibiti al trasporto stesso;
    d)  corrispettivo  del  servizio  di  trasporto  e  modalita'  di
pagamento;
    e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e
di riconsegna della stessa al destinatario.
  4.  Elementi  eventuali  dei  contratti  stipulati in forma scritta
sono:
    a) termini temporali per la riconsegna della merce;
    b)  istruzioni  aggiuntive  del committente o dei soggetti di cui
alla lettera a) del comma 3.
  5.  Per  i  trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il
contratto  di  autotrasporto  deve  contenere  gli elementi di cui al
comma  3  ed  alla  lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi della
licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista
dalle vigenti disposizioni.
  6.  In  assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il
contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
 
          Note all'art. 12:
              - Gli   articoli 84   e  180  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, cosi' recitano:
              "Art.  84  (Locazione  senza  conducente).  -  1.  Agli
          effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
          a  locazione  senza  conducente  quando il locatore, dietro
          corrispettivo,  si  obbliga  a  mettere  a disposizione del
          locatario,  per  le  esigenze  di  quest'ultimo, il veicolo
          stesso.
              2.  E'  ammessa,  nell'ambito  delle  disposizioni  che
          regolano  i trasporti internazionali tra Stati membri delle
          Comunita'  europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
          rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
          senza  conducente,  dei  quali risulti locataria un'impresa
          stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
          a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
          o  messi  in  circolazione  conformemente alla legislazione
          dello Stato membro.
              3.   L'impresa   italiana   iscritta   all'albo   degli
          autotrasportatori  di  cose  per  conto terzi e titolare di
          autorizzazioni   puo'   utilizzare  autocarri,  rimorchi  e
          semirimorchi,   autotreni   ed   autoarticolati  muniti  di
          autorizzazione,   acquisiti   in   disponibilita'  mediante
          contratto  di  locazione  ed in proprieta' di altra impresa
          italiana   iscritta   all'albo  degli  autotrasportatori  e
          titolare di autorizzazioni.
              4.  Possono,  inoltre,  essere destinati alla locazione
          senza conducente:
                a) i  veicoli  ad uso speciale ed i veicoli destinati
          al  trasporto  di  cose,  la  cui massa complessiva a pieno
          carico non sia superiore a 6 t;
                b) i  veicoli,  aventi al massimo nove posti compreso
          quello  del  conducente, destinati al trasporto di persone,
          nonche'   i   veicoli  per  il  trasporto  promiscuo  e  le
          autocaravan,   le   caravan  ed  i  rimorchi  destinati  al
          trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
              5.   La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli  e'
          rilasciata sulla base della prescritta licenza.
              6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
          proprio  decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e'
          autorizzato  a  stabilire eventuali criteri limitativi e le
          modalita' per il rilascio della carta di circolazione.
              7.  Chiunque  adibisce  a locazione senza conducente un
          veicolo  non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 357 a
          euro  1.433 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
          euro 35 a euro 143 se trattasi di altri veicoli.
              8.   Alla  suddetta  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria della sospensione della carta di
          circolazione  per un periodo da due a otto mesi, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
              "Art.  180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
          guida).  -  1. Per  poter circolare con veicoli a motore il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
                a) la  carta  di  circolazione  o  il  certificato di
          idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
                b) la  patente  di guida valida per la corrispondente
          categoria del veicolo;
                c) l'autorizzazione  per  l'esercitazione  alla guida
          per  la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
          patente  di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche' un
          documento personale di riconoscimento;
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
              2.  La  persona  che  funge  da  istruttore  durante le
          esercitazioni  di  guida  deve  avere con se' la patente di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve   aver   con   se'   anche  l'attestato  di  qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7.
              3.   Il   conducente  deve,  altresi',  avere  con  se'
          l'autorizzazione   o   la  licenza  quando  il  veicolo  e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
              4.  Quando  l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando   il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,  il
          conducente  deve  avere con se' la relativa autorizzazione.
          Per  i  veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
          persone  e  per quelli adibiti a locazione senza conducente
          la   carta   di  circolazione  puo'  essere  sostituita  da
          fotocopia   autenticata   dallo   stesso  proprietario  con
          sottoscrizione del medesimo.
              5.  Il  conducente deve avere con se' il certificato di
          abilitazione  professionale  e il certificato di idoneita',
          quando prescritti.
              6.  Il  conducente di ciclomotore deve avere con se' il
          certificato  di circolazione del veicolo, il certificato di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
          riconoscimento.
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro  35  a  euro  143. Quando si tratta di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 21 a euro 85.
              8.  Chiunque  senza  giustificato  motivo non ottempera
          all'invito  dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
          stabilito  nell'invito  medesimo,  ad uffici di polizia per
          fornire   informazioni   o   esibire   documenti   ai  fini
          dell'accertamento  delle violazioni amministrative previste
          dal    presente   codice,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 357 a
          euro  1.433.  Alla  violazione  di  cui  al  presente comma
          consegue  l'applicazione,  da  parte dell'ufficio dal quale
          dipende  l'organo  accertatore, della sanzione prevista per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.".
              - Per l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n.  285,  vedi  note  all'art.  7.  Il  regolamento (CE) n.
          484/2002 e' pubblicato in GUCE n. 76 del 19 marzo 2002.
              - Per la direttiva 2003/59/CE vedi note alle premesse.