Art. 7.
Responsabilita' del vettore,  del  committente  del  caricatore e del
                      proprietario della merce

  1.  Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada,
il  vettore  e'  tenuto  al rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari  poste  a  tutela  della  sicurezza  della circolazione
stradale  e  della  sicurezza sociale, e risponde della violazione di
tali disposizioni.
  2.   Ferma   restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  26,  commi  1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive  modificazioni,  nei confronti dei soggetti che esercitano
abusivamente   l'attivita'  di  autotrasporto,  le  sanzioni  di  cui
all'articolo  26,  comma  2,  della  legge  6 giugno 1974, n. 298, si
applicano  al  committente,  al  caricatore  ed al proprietario della
merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia
provvisto   del  necessario  titolo  abilitativo,  ovvero  che  operi
violando  condizioni  e  limiti nello stesso prescritti, oppure ad un
vettore  straniero  che  non  sia in possesso di idoneo titolo che lo
ammetta  ad  effettuare  nel  territorio  italiano  la prestazione di
trasporto    eseguita.   Alla   violazione   consegue   la   sanzione
amministrativa  accessoria della confisca delle merci trasportate, ai
sensi  dell'articolo  20  della  legge  24  novembre  1981, n. 689, e
successive  modificazioni.  Gli  organi  di  polizia  stradale di cui
all'articolo  12  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive   modificazioni,   procedono   al  sequestro  della  merce
trasportata,  ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
  3.  In  presenza  di  un  contratto di trasporto di merci su strada
stipulato  in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il
quale  e'  stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla
sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore,
il  committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci
oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in
merito  alla  riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con
lo   stesso  conducente,  ai  sensi  dell'articolo  197  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e successive modificazioni,
qualora  le modalita' di esecuzione della prestazione, previste nella
documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto,
da   parte   del   conducente,  delle  norme  sulla  sicurezza  della
circolazione  stradale violate, e la loro responsabilita', nei limiti
e  con  le  modalita'  fissati  dal presente decreto legislativo, sia
accertata  dagli  organi  preposti  all'espletamento  dei  servizi di
polizia  stradale,  di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285.  Sono  nulli e privi di effetti gli atti ed i
comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul  vettore  le conseguenze
economiche  delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed
al  proprietario  della  merce  in conseguenza della violazione delle
norme sulla sicurezza della circolazione.
  4.  Quando  il  contratto  di  trasporto non sia stato stipulato in
forma  scritta,  anche  mediante  richiamo  ad  un accordo di diritto
privato  concluso  ai  sensi  dell'articolo  5,  in caso di accertato
superamento,  da  parte  del  conducente del veicolo con cui e' stato
effettuato  il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo
142  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo
di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta
degli  organi  di polizia stradale che hanno accertato le violazioni,
il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle istruzioni
trasmesse  al  vettore  medesimo  in  merito  alla  esecuzione  della
specifica   prestazione   di   trasporto,   con   il  rispetto  della
disposizione  di  cui  e'  stata accertata la violazione. Qualora non
venga  fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono
sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.
  5.  In  relazione  alle esigenze di tutela della sicurezza sociale,
quando  il  contratto  di  trasporto non sia stato stipulato in forma
scritta,  anche  mediante  richiamo  ad un accordo di diritto privato
concluso  ai  sensi  dell'articolo  5,  il  committente  e' tenuto ad
acquisire  la  fotocopia  della  carta  di  circolazione  del veicolo
adibito  al  trasporto  e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore,
circa   la   regolarita'  dell'iscrizione  all'Albo  nazionale  degli
autotrasportatori,    nonche'    dell'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto  e  degli  eventuali servizi accessori. Qualora non sia
stata   acquisita  tale  documentazione,  al  committente  e'  sempre
applicata  la  sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
26,  comma  2,  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298, e successive
modificazioni.
  6.  Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui ai commi
da  1  a  5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
    a) articolo 61 (sagoma limite);
    b) articolo 62 (massa limite);
    c) articolo 142 (limiti di velocita);
    d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
    e)  articolo  167  (trasporto  di  cose su veicoli a motore e sui
rimorchi),  anche  nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello
stesso articolo;
    f)  articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone e cose).
  7.  Il  caricatore  e'  in  ogni  caso  responsabile  laddove venga
accertata  la  violazione  delle  norme in materia di massa limite ai
sensi  degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive  modificazioni,  e  di  quelle  relative alla
corretta  sistemazione  del  carico  sui veicoli, ai sensi dei citati
articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974,
          n. 298, si vedano le note all'art. 3.
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 19 e 20, della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.
              «Art.  19  (Sequestro).  -  Quando  si  e'  proceduto a
          sequestro,  gli  interessati possono, anche immediatamente,
          proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma
          dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
          decisione  e'  adottata con ordinanza motivata emessa entro
          il  decimo  giorno successivo alla sua proposizione. Se non
          e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
          accolta.
              Anche   prima   che   sia   concluso   il  procedimento
          amministrativo,  l'autorita'  competente  puo'  disporre la
          restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
          spese  di  custodia,  a chi prova di averne diritto e ne fa
          istanza,  salvo  che  si tratti di cose soggette a confisca
          obbligatoria.
              Quando  l'opposizione  al sequestro e' stata rigettata,
          il  sequestro  cessa  di  avere  efficacia se non e' emessa
          ordinanza-ingiunzione  di pagamento o se non e' disposta la
          confisca  entro  due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il
          rapporto  e,  comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e'
          avvenuto il sequestro.».
              «Art.   20   (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -
          L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
          giudice  penale  con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso
          previsto   dall'art.  24,  puo'  applicare,  come  sanzioni
          amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
          singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
          esse consistono nella privazione o sospensione di facolta',
          e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
              Le   sanzioni   amministrative   accessorie   non  sono
          applicabili   fino   a  che  e'  pendente  il  giudizio  di
          opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
          di   connessione   di  cui  all'art.  24,  fino  a  che  il
          provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
              Le   autorita'  stesse  possono  disporre  la  confisca
          amministrativa  delle cose che servirono o furono destinate
          a  commettere  la violazione e debbono disporre la confisca
          delle  cose  che  ne  sono  il prodotto, sempre che le cose
          suddette  appartengano  a una delle persone cui e' ingiunto
          il pagamento.
              E'  sempre  disposta  la  confisca amministrativa delle
          cose,  la  fabbricazione,  l'uso, il porto, la detenzione o
          l'alienazione    delle    quali    costituisce   violazione
          amministrativa,     anche     se     non    venga    emessa
          l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
              La  disposizione  indicata  nel comma precedente non si
          applica  se  la  cosa  appartiene  a  persona estranea alla
          violazione  amministrativa  e  la  fabbricazione, l'uso, il
          porto,   la   detenzione  o  l'alienazione  possono  essere
          consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».
              - Gli articoli 12, 197, 142, 174, 61, 62, 164 e 167 del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, citato nelle
          premesse cosi' recitano:
              «Art.   12   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
          stradale).  -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
          stradale della Polizia di Stato;
                b) alla Polizia di Stato;
                c) all'Arma dei carabinieri;
                d) al Corpo della guardia di finanza;
                d-bis)  ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                e) ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                f) ai  funzionari  del Ministero dell'interno addetti
          al servizio di Polizia stradale;
                f-bis)  al  Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di Istituto.
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
          agenti  di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
          1 e 2, del codice di procedura penale.
              3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
                a) dal  personale  dell'ispettorato  generale  per la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
          appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
                b) dal  personale  degli uffici competenti in materia
          di  viabilita'  delle regioni, delle province e dei comuni,
          limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
                c) dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
          comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
                d) dal  personale  delle Ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
                e) dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
          dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
          7;
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
              3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la sicurezza della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare  il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
          c)  e  d),  possono  inoltre essere effettuati da personale
          abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
          e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
          nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
              4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei servizi diretti ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
              5.  I  soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.».
              «Art.  197 (Concorso di persone nella violazione). - 1.
          Quando  piu'  persone  concorrono in una violazione, per la
          quale  e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria,
          ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista,
          salvo che la legge disponga diversamente.».
              «Art.  142  (Limiti  di  velocita).  - 1. Ai fini della
          sicurezza  della  circolazione  e  della  tutela della vita
          umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
          le  autostrade,  i  110  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali,  i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
          e  per  le  strade  extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
          strade  nei  centri abitati, con la possibilita' di elevare
          tale  limite  fino  ad  un massimo di 70 km/h per le strade
          urbane  le  cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
          consentano,  previa  installazione  degli appositi segnali.
          Sulle  autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
          ogni  senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
          possono  elevare  il  limite  massimo  di  velocita' fino a
          150 km/h  sulla  base  delle caratteristiche progettuali ed
          effettive   del   tracciato,   previa  installazione  degli
          appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
          traffico,  le  condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
          di  incidentalita'  dell'ultimo  quinquennio.  In  caso  di
          precipitazioni   atmosferiche   di   qualsiasi  natura,  la
          velocita'  massima  non  puo'  superare  i  110 km/h per le
          autostrade   ed   i  90  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali.
              2.   Entro   i   limiti   massimi  suddetti,  gli  enti
          proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
          alla  relativa  segnalazione,  limiti di velocita' minimi e
          limiti  di  velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
          comma  1,  in  determinate strade e tratti di strada quando
          l'applicazione  al  caso  concreto dei criteri indicati nel
          comma   1  renda  opportuna  la  determinazione  di  limiti
          diversi,  seguendo  le  direttive che saranno impartite dal
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Gli enti
          proprietari   della  strada  hanno  l'obbligo  di  adeguare
          tempestivamente  i  limiti di velocita' al venir meno delle
          cause  che  hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  puo'
          modificare  i  provvedimenti  presi  dagli enti proprietari
          della  strada, quando siano contrari alle proprie direttive
          e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
          stesso   Ministro  puo'  anche  disporre  l'imposizione  di
          limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
          caso    di   mancato   adempimento,   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e dei trasporti puo' procedere direttamente
          alla  esecuzione  delle  opere  necessarie,  con diritto di
          rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
              3.   Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono
          superare le velocita' sottoindicate:
                a) ciclomotori: 45 km/h;
                b) autoveicoli   o   motoveicoli  utilizzati  per  il
          trasporto  delle merci pericolose rientranti nella classe 1
          figurante  in  allegato  all'accordo  di  cui all'art. 168,
          comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
          abitati; 30 km/h nei centri abitati;
                c) macchine  agricole  e macchine operatrici: 40 km/h
          se  montati  su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
          15 km/h in tutti gli altri casi;
                 d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
                e) treni   costituiti  da  un  autoveicolo  e  da  un
          rimorchio  di  cui  alle lettere h), i) e l), dell'art. 54,
          comma  1:  70  km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
          autostrade;
                f) autobus  e  filobus  di  massa complessiva a pieno
          carico  superiore  a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
          100 km/h sulle autostrade;
                g) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
          altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
          3,5  t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
          km/h sulle autostrade;
                h) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
          altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
          12  t:  70  km/h  fuori  dei  centri abitati; 80 km/h sulle
          autostrade;
                i) autocarri  di  massa  complessiva  a  pieno carico
          superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
          sensi  dell'art.  82,  comma 6:  70  km/h  fuori dei centri
          abitati; 80 km/h sulle autostrade;
                l) mezzi  d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
          km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
              4.  Nella  parte posteriore dei veicoli di cui al comma
          3,  ad  eccezione  di  quelli  di cui alle lettere a) e b),
          devono  essere  indicate  le  velocita' massime consentite.
          Qualora  si  tratti  di complessi di veicoli, l'indicazione
          del   limite   va   riportata   sui   rimorchi  ovvero  sui
          semirimorchi.  Sono  comunque  esclusi  da tale obbligo gli
          autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
          i),  del  comma  3,  quando  siano  in dotazione alle Forze
          armate,  ovvero  ai  Corpi  ed organismi indicati nell'art.
          138, comma 11.
              5.  In  tutti  i  casi nei quali sono fissati limiti di
          velocita'  restano  fermi  gli obblighi stabiliti dall'art.
          141.
              6.  Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
          velocita'  sono considerate fonti di prova le risultanze di
          apparecchiature    debitamente    omologate,   nonche'   le
          registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
          percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
              7.  Chiunque  non osserva i limiti minimi di velocita',
          ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
          km/h,   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
              8.  Chiunque  supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          143 a euro 573.
              9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
          velocita'  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
          pagamento  di  una  somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
          ai  sensi  delle  norme  di  cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
          possesso  della  patente  di  guida da meno di tre anni, la
          sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
              10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 21 a euro 85.
              11.  Se  le  violazioni  di  cui ai commi 7, 8 e 9 sono
          commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
          lettere  b),  e),  f),  g),  h),  i)  e l), le sanzioni ivi
          previste sono raddoppiate.
              12.  Quando  il  titolare  di  una patente di guida sia
          incorso,   in   periodo  di  due  anni,  in  una  ulteriore
          violazione   del   comma   9,  la  sanzione  amministrativa
          accessoria  e' della sospensione della patente da due a sei
          mesi,  ai  sensi  delle norme di cui al capo I, sezione II,
          titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
          possesso  della  patente  di  guida da meno di tre anni, la
          sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.».
              «Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
          al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida
          degli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di persone e di
          cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
          previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
              2.  Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
          servizio  di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
          debbono  essere esibiti, per il controllo, al personale cui
          sono  stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
          dell'art. 12 del presente codice.
              3.  I  registri  di  servizio  di  cui  all'art.14  del
          suddetto   regolamento,  conservati  dall'impresa,  debbono
          essere   esibiti,  per  il  controllo,  ai  funzionari  del
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri e dell'Ispettorato
          del lavoro.
              4.   Il  conducente  che  supera  i  periodi  di  guida
          prescritti  o  non  osservi periodi di pausa entro i limiti
          stabiliti  dal  regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          137,55 a euro 550,20.
              5.  Il  conducente  che non osserva i periodi di riposo
          prescritti  ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro
          di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
          medesimo  regolamento  CEE  n.  3820/85  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          137,55 a euro 550,20.
              6.  Gli  altri membri dell'equipaggio che non osservano
          le  prescrizioni  previste  nel  comma 5 sono soggetti alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          21 a euro 85.
              7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
          alterato  l'estratto  del  registro  di  servizio  o  copia
          dell'orario   di   servizio   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro
          85,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni  previste dalla
          legge penale, ove il fatto costituisca reato.
              7-bis.  Nei  casi  previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
          accertatore,    oltre   all'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
          di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
          prescritti  periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
          tutte  le  cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
          per   la   sosta   ove  dovra'  permanere  per  il  periodo
          necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
          di  contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
          viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
          riprendere  la  circolazione.  Chiunque  circola durante il
          periodo  in  cui  e'  stato  intimato  di non proseguire il
          viaggio  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85,
          nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
          e  della  patente di guida. Trascorso il necessario periodo
          di  riposo,  la  restituzione  dei  documenti ritirati deve
          essere   richiesta  al  comando  da  cui  dipende  l'organo
          accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
          che  vi  provvede dopo la constatazione che il viaggio puo'
          essere  ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
          presente articolo.
              8.  Per  le  violazioni  delle norme di cui al presente
          articolo  l'impresa,  da cui dipende il lavoratore al quale
          la  violazione  si  riferisce,  e'  obbligata in solido con
          l'autore  della  violazione  al  pagamento  della  somma da
          questi dovuta.
              9.  L'impresa  che,  nell'esecuzione dei trasporti, non
          osserva  le  disposizioni  contenute nel regolamento CEE n.
          3820/85  e  non  tiene  i  documenti  prescritti o li tiene
          scaduti,  incompleti  o  alterati e' soggetta alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
          286  per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
          salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge
          penale, ove il fatto costituisca reato.
              10.  Nel  caso  di  ripetute inadempienze, tenuto conto
          anche   della  loro  entita'  e  frequenza,  l'impresa  che
          effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o
          di  cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a
          tre  mesi,  del titolo abilitativo al trasporto riguardante
          il  veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
          di    diffida   rivoltale   dall'autorita'   competente   a
          regolarizzare  in  un congruo termine la sua posizione, non
          vi abbia provveduto.
              11.  Qualora  l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
          provvedimento  adottato a suo carico, continui a dimostrare
          una  costante  recidivita' nel commettere infrazioni, anche
          nell'eventuale  esercizio  di  altri  servizi di trasporto,
          incorre  nella  decadenza  o  revoca  del provvedimento che
          l'abilita   al   trasporto   cui   le  ripetute  infrazioni
          maggiormente si riferiscono.
              12.  Per  le  inadempienze  commesse  dalle imprese che
          effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si
          applicano  le  sanzioni previste dalle disposizioni vigenti
          in materia.
              13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai
          commi  precedenti,  sono  disposte  dall'autorita'  che  ha
          rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
              14.  Contro  i  provvedimenti  di revoca e di decadenza
          adottati  dai  competenti  uffici  del  Dipartimento  per i
          trasporti  terrestri,  ai  sensi  del  comma 11, e' ammesso
          ricorso  gerarchico  entro  trenta giorni al Ministro delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  quale  decide entro
          sessanta  giorni.  I  provvedimenti  adottati  da autorita'
          diverse sono definitivi.».
              «Art.  61  (Sagoma  limite).  -  1.  Fatto salvo quanto
          disposto  nell'art.  10 e nei commi successivi del presente
          articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
                a) larghezza   massima  non  eccedente  2,55  m;  nel
          computo  di  tale  larghezza non sono comprese le sporgenze
          dovute ai retrovisori, purche' mobili;
                b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
          e  i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e
          suburbani   circolanti   su   itinerari   prestabiliti   e'
          consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
                c) lunghezza  totale,  compresi gli organi di traino,
          non  eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per
          i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
          sono  considerati i retrovisori purche' mobili. Gli autobus
          da  noleggio,  da  gran  turismo  e di linea possono essere
          dotati  di  strutture  portasci  o  portabagagli  applicate
          posteriormente  a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza
          massima   secondo   direttive  stabilite  con  decreto  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti  -
          Dipartimento per i trasporti terrestri.
              2.  Gli  autoarticolati  e  gli  autosnodati non devono
          eccedere  la  lunghezza  totale,  compresi  gli  organi  di
          traino,  di  16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri
          limiti   stabiliti   nel  regolamento;  gli  autosnodati  e
          filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di
          persone   destinati  a  percorrere  itinerari  prestabiliti
          possono  raggiungere  la  lunghezza  massima  di  18 m; gli
          autotreni  e  filotreni  non  devono  eccedere la lunghezza
          massima   di  18,75  m  in  conformita'  alle  prescrizioni
          tecniche  stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              3.  Le  caratteristiche  costruttive e funzionali delle
          autocaravan  e  dei  caravan sono stabilite con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
              4.  La  larghezza  massima dei veicoli per trasporto di
          merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
          puo'  raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze
          dovute ai retrovisori, purche' mobili.
              5. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e
          dei  complessi  di  veicoli,  il  regolamento stabilisce le
          condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.
              6.  I  veicoli  che  per specifiche esigenze funzionali
          superano,  da  soli  o compreso il loro carico, i limiti di
          sagoma   stabiliti  nei  precedenti  commi  possono  essere
          ammessi   alla   circolazione   come  veicoli  o  trasporti
          eccezionali  se  rispondenti  alle apposite norme contenute
          nel regolamento.
              7.  Chiunque  circola con un veicolo o con un complesso
          di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma
          stabiliti  dal  presente  articolo,  salvo  che  lo  stesso
          costituisca   trasporto   eccezionale,   e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          357  a  euro  1.433.  Per  la  prosecuzione  del viaggio si
          applicano  le  disposizioni  contenute nell'art. 164, comma
          9.».
              «Art.   62   (Massa  limite).  -  1.  La  massa  limite
          complessiva  a  pieno  carico  di  un veicolo, salvo quanto
          disposto  nell'art.  10  e  nei  commi  2,  3, 4, 5 e 6 del
          presente  articolo,  costituita  dalla  massa  del  veicolo
          stesso  in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
          puo'  eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli
          a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi.
              2.  Con  esclusione  dei  semirimorchi,  per i rimorchi
          muniti  di  pneumatici  tali  che  il carico unitario medio
          trasmesso   all'area  di  impronta  sulla  strada  non  sia
          superiore  a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico
          non  puo'  eccedere  6  t  se  ad  un  asse, con esclusione
          dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi
          e 26 t se a tre o piu' assi.
              3.  Salvo  quanto  diversamente previsto dall'art. 104,
          per  i  veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali
          che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
          sulla  strada  non  sia  superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
          trattasi  di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due
          assi   contigui   non  sia  inferiore  ad  1  m,  la  massa
          complessiva  a  pieno  carico  del veicolo isolato non puo'
          eccedere  18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se
          si  tratta  di  veicoli  a  tre  o  piu' assi; 26 t e 32 t,
          rispettivamente,  se si tratta di veicoli a tre o a quattro
          o  piu'  assi  quando l'asse motore e' munito di pneumatici
          accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
          equivalenti   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.  Qualora  si  tratti  di autobus o filobus a due
          assi  destinati  a  servizi  pubblici  di  linea  urbani  e
          suburbani  la  massa  complessiva  a  pieno carico non deve
          eccedere le 19 t.
              4.  Nel  rispetto delle condizioni prescritte nei commi
          2,  3  e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi
          non puo' superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un
          autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
          autotreno,  di  un  autoarticolato  o di un autosnodato non
          puo'  superare  40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o
          piu' assi.
              5.  Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante
          sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t.
              6.  In  corrispondenza  di  due  assi contigui la somma
          delle  masse  non deve superare 12 t se la distanza assiale
          e' inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia
          pari  o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non
          puo'  superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
          superiore  a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo'
          eccedere 20 t.
              7.  Chiunque circola con un veicolo che supera compreso
          il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
          massa  stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e'
          soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.».
              «Art.  164  (Sistemazione del carico sui veicoli). - 1.
          Il  carico  dei  veicoli  deve  essere sistemato in modo da
          evitare  la  caduta  o  la dispersione dello stesso; da non
          diminuire  la  visibilita'  al conducente ne' impedirgli la
          liberta' dei movimenti nella guida; da non compromettere la
          stabilita'  del  veicolo;  da non mascherare dispositivi di
          illuminazione  e  di  segnalazione  visiva ne' le targhe di
          riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
              2.  Il  carico  non  deve  superare  i limiti di sagoma
          stabiliti    dall'art.    61    e    non    puo'   sporgere
          longitudinalmente  dalla  parte anteriore del veicolo; puo'
          sporgere   longitudinalmente  dalla  parte  posteriore,  se
          costituito   da  cose  indivisibili,  fino  ai  3/10  della
          lunghezza  del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti
          dall'art. 61.
              3.  Fermi  restando  i  limiti massimi di sagoma di cui
          all'art.  61,  comma 1, possono essere trasportate cose che
          sporgono  lateralmente  fuori  della  sagoma  del  veicolo,
          purche'  la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di
          distanza  dalle  luci  di posizione anteriori e posteriori.
          Pali,   sbarre,   lastre  o  carichi  simili  difficilmente
          percepibili,   collocati   orizzontalmente,   non   possono
          comunque  sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del
          veicolo.
              4.  Gli  accessori  mobili  non  devono  sporgere nelle
          oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e
          non devono strisciare sul terreno.
              5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino
          sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
              6.  Se  il  carico  sporge  oltre la sagoma propria del
          veicolo,  devono essere adottate tutte le cautele idonee ad
          evitare  pericolo  agli  altri utenti della strada. In ogni
          caso  la  sporgenza  longitudinale  deve  essere  segnalata
          mediante   uno   o  due  speciali  pannelli  quadrangolari,
          rivestiti   di   materiale   retroriflettente,  posti  alle
          estremita'   della   sporgenza   in   modo   da   risultare
          costantemente normali all'asse del veicolo.
              7.  Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
          le modalita' di approvazione dei pannelli. Il pannello deve
          essere  conforme  al  modello  approvato  e  riportare  gli
          estremi dell'approvazione.
              8.  Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 71 a euro 286.
              9.  Il  veicolo  non  puo'  proseguire il viaggio se il
          conducente  non  abbia  provveduto  a  sistemare  il carico
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente  articolo.
          Percio'  l'organo  accertatore,  nel  caso  che trattasi di
          veicolo  a motore, oltre all'applicazione della sanzione di
          cui  al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
          circolazione  e  della  patente  di  guida, provvedendo con
          tutte  le  cautele  che  il  veicolo  sia condotto in luogo
          idoneo  per  la  detta  sistemazione;  del  ritiro e' fatta
          menzione  nel  verbale di contestazione della violazione. I
          documenti  sono  restituiti all'avente diritto allorche' il
          carico  sia  stato  sistemato in conformita' delle presenti
          norme.  Le  modalita'  della  restituzione sono fissate dal
          regolamento.».
              «Art.  167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui
          rimorchi).  -  1. I  veicoli  a  motore  ed  i rimorchi non
          possono  superare la massa complessiva indicata sulla carta
          di circolazione.
              2.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  la  cui  massa
          complessiva  a  pieno  carico  risulta  essere superiore di
          oltre  il cinque per cento a quella indicata nella carta di
          circolazione,  quando  detta  massa  e' superiore a 10 t e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma:
                a) da euro 35 a euro 143, se l'eccedenza non supera 1
          t;
                b) da  euro  71 a euro 286, se l'eccedenza non supera
          le 2 t;
                c) da  euro 143 a euro 573, se l'eccedenza non supera
          le 3 t;
                d) da euro 357 a euro 1.433, se l'eccedenza supera le
          3 t.
              3.  Per  i  veicoli di massa complessiva a pieno carico
          non  superiore  a 10 t, le sanzioni amministrative previste
          nel  comma  2  sono  applicabili  allorche'  la  eccedenza,
          superiore  al  cinque per cento, non superi rispettivamente
          il  dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta
          per cento della massa complessiva.
              4.  Gli  autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di
          cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con
          il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con
          carreggiata  non  inferiore  a  6,50 m e con altezza libera
          delle  opere  di  sottovia  che garantisca un franco minimo
          rispetto  all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a
          20  cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e
          g),  possono  circolare con il loro carico sulle strade che
          abbiano   altezza   libera  delle  opere  di  sottovia  che
          garantisca  un  franco minimo rispetto all'intradosso delle
          opere d'arte non inferiore a 30 cm.
              5.   Chiunque   circola  con  un  autotreno  o  con  un
          autoarticolato  la  cui  massa  complessiva  a pieno carico
          risulti  superiore  di  oltre  il cinque per cento a quella
          indicata   nella  carta  di  circolazione  e'  soggetto  ad
          un'unica  sanzione  amministrativa uguale a quella prevista
          nel comma 2.
              6.  La  sanzione  di  cui  al  comma 5 si applica anche
          nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli,
          anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
              7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di
          cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  euro  143  a euro 573, ferma
          restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del
          codice civile.
              8.  Agli effetti delle sanzioni amministrative previste
          dal  presente  articolo le masse complessive a pieno carico
          indicate  nelle  carte  di  circolazione,  nonche' i valori
          numerici  ottenuti  mediante  l'applicazione  di  qualsiasi
          percentuale,  si  devono  considerare  arrotondati ai cento
          chilogrammi superiori.
              9.  Le  sanzioni  amministrative  previste nel presente
          articolo si applicano sia al conducente che al proprietario
          del  veicolo,  nonche'  al committente, quando si tratta di
          trasporto  eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario
          della  carta  di  circolazione  del  veicolo  e'  tenuto  a
          corrispondere  agli  enti proprietari delle strade percorse
          l'indennizzo  di  cui  all'art.  10,  comma 10, commisurato
          all'eccedenza  rispetto  ai limiti di massa di cui all'art.
          62.
              10.   Quando   e'  accertata  una  eccedenza  di  massa
          superiore  al  dieci  per  cento  della massa complessiva a
          pieno  carico  indicata  nella  carta  di  circolazione, la
          continuazione  del viaggio e subordinata alla riduzione del
          carico entro i limiti consentiti.
              11.  Le  sanzioni  amministrative previste nel presente
          articolo  sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli
          eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la
          massa  complessiva  massima  indicata  nell'autorizzazione,
          limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento
          alle  masse  massime  relative  a  quel  veicolo,  ai sensi
          dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al
          rilascio  di  una  nuova  autorizzazione. La franchigia del
          cinque   per  cento  e'  prevista  anche  per  i  trasporti
          eccezionali   e  in  tale  caso  non  decade  la  validita'
          dell'autorizzazione.
              12.  Costituiscono  fonti di prova per il controllo del
          carico  le risultanze degli strumenti di pesa in regola con
          le  verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi
          di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti
          da  disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono
          a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
              13.  Ai  veicoli  immatricolati all'estero si applicano
          tutte le norme previste dal presente articolo.».
              - Per  il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974,
          n. 298, si veda nelle note all'art. 3.