Art. 8. Procedura di accertamento della responsabilita' 1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni. 2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorita' competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7. 3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorita' competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilita', applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra. 4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.