Art. 8.
           Procedura di accertamento della responsabilita'

  1.  L'accertamento  della  responsabilita'  dei  soggetti di cui al
comma  3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente alla
contestazione  della  violazione commessa dall'autore materiale della
medesima,  da  parte  delle  autorita' competenti, mediante esame del
contratto   di   trasporto   e   di   ogni  altra  documentazione  di
accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.
  2.  In  caso  di  mancata  esibizione del contratto di trasporto da
parte  del  conducente  all'atto della contestazione, e qualora dalla
restante  documentazione  disponibile  non  sia  possibile  accertare
l'eventuale   responsabilita'   dei   soggetti  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  7,  l'autorita'  competente,  entro  15  giorni  dalla
contestazione    della    violazione,   richiede   agli   stessi   la
presentazione,  entro  30  giorni  dalla notifica della richiesta, di
copia    del    contratto    e   dell'eventuale   documentazione   di
accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato
in  forma  scritta,  della  documentazione  di  cui  ai  commi  4 e 5
dell'articolo 7.
  3.  Entro  i  30  giorni  successivi  alla  ricezione dei documenti
richiesti,  l'autorita'  competente,  in base all'esame degli stessi,
qualora  da  tale  esame  emerga  la loro responsabilita', applica le
sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.
  4.   Le   stesse   sanzioni   sono  irrogate  in  caso  di  mancata
presentazione   della   documentazione  richiesta  entro  il  termine
indicato.