Art. 9.
           Usi e consuetudini per i contratti non scritti
  1.  Nelle  controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di
merci  su  strada  stipulati non in forma scritta, sono applicati gli
usi  e  le  consuetudini  raccolti  nei  bollettini predisposti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui
al  comma  1  allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto,    istituito   presso   la   Consulta   generale   per
l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle
condizioni  di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i
prezzi  medi  unitari  praticati  per  i servizi di trasporto su base
territoriale  e  settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li
trasmette   alle   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  l'Osservatorio  provvede ad
elaborare  gli  elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un
anno   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.  L'ulteriore  aggiornamento  degli usi e consuetudini e'
effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma
2.