Art. 2.
              (Attivita' di promozione e coordinamento)
   1.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le
pari  opportunita'  promuove  e  sostiene, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivita' svolte dai
Ministeri  competenti  dirette  alla prevenzione, all'assistenza alle
vittime  e  all'eliminazione  delle  pratiche di mutilazione genitale
femminile.
   2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri-Dipartimento  per  le  pari
opportunita'  acquisisce  dati  e informazioni, a livello nazionale e
internazionale,   sull'attivita'  svolta  per  la  prevenzione  e  la
repressione  e  sulle strategie di contrasto programmate o realizzate
da altri Stati.