Art. 3.
                       (Campagne informative)
   1.  Allo  scopo  di  prevenire  e  contrastare  le pratiche di cui
all'articolo  583-bis  del  codice  penale,  il  Ministro per le pari
opportunita',  d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  degli  affari  esteri  e  dell'interno  e con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  predispone  appositi programmi
diretti a:
   a)  predisporre  campagne  informative  rivolte agli immigrati dai
Paesi  in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis
del  codice  penale,  al momento della concessione del visto presso i
consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette
a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in
particolare  delle  donne  e  delle bambine, e del divieto vigente in
Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
   b)    promuovere   iniziative   di   sensibilizzazione,   con   la
partecipazione    delle   organizzazioni   di   volontariato,   delle
organizzazioni  no  profit, delle strutture sanitarie, in particolare
dei  centri  riconosciuti  di eccellenza dall'Organizzazione mondiale
della  sanita', e con le comunita' di immigrati provenienti dai Paesi
dove  sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare
l'integrazione  socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
   c)  organizzare  corsi  di informazione per le donne infibulate in
stato  di  gravidanza,  finalizzati  ad  una corretta preparazione al
parto;
   d)   promuovere   appositi  programmi  di  aggiornamento  per  gli
insegnanti  delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di
riconosciuta  esperienza  nel  campo  della mediazione culturale, per
aiutarli  a  prevenire  le  mutilazioni  genitali  femminili,  con il
coinvolgimento  dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e
per  diffondere  in  classe  la  conoscenza dei diritti delle donne e
delle bambine;
   e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il
monitoraggio dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
   2.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il testo dell'art. 583-bis del codice penale si
          veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.