Art. 4.
                (Formazione del personale sanitario)
   1.  Il  Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  per le pari opportunita' e la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate
alle   figure   professionali   sanitarie  nonche'  ad  altre  figure
professionali  che  operano con le comunita' di immigrati provenienti
da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis
del   codice  penale  per  realizzare  un'attivita'  di  prevenzione,
assistenza   e  riabilitazione  delle  donne  e  delle  bambine  gia'
sottoposte a tali pratiche.
   2.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il testo dell'art. 583-bis del codice penale si
          veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.