Art. 4. (Formazione del personale sanitario) 1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per le pari opportunita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonche' ad altre figure professionali che operano con le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attivita' di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia' sottoposte a tali pratiche. 2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.