Art. 5.
                  (Istituzione di un numero verde)
   1.  E'  istituito,  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  presso  il Ministero dell'interno, un numero
verde  finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga
a  conoscenza  della  effettuazione,  sul  territorio italiano, delle
pratiche  di  cui  all'articolo  583-bis del codice penale, nonche' a
fornire  informazioni  sulle  organizzazioni  di volontariato e sulle
strutture  sanitarie  che  operano  presso  le comunita' di immigrati
provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
   2.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  il testo dell'art. 583-bis del codice penale si
          veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.