Art. 5. (Istituzione di un numero verde) 1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche. 2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.