Art. 7.
             (Programmi di cooperazione internazionale)
   1.   Nell'ambito  dei  programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo
condotti  dal  Ministero  degli  affari  esteri  e in particolare nei
programmi  finalizzati  alla  promozione  dei diritti delle donne, in
Paesi  dove,  anche  in  presenza  di  norme  nazionali  di  divieto,
continuano  ad  essere  praticate  mutilazioni  genitali femminili, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in
accordo  con  i  Governi  interessati,  presso le popolazioni locali,
progetti  di  formazione  e  informazione  diretti a scoraggiare tali
pratiche   nonche'   a   creare   centri   antiviolenza  che  possano
eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a
tali  pratiche  ovvero  alle donne che intendano sottrarvi le proprie
figlie o le proprie parenti in eta' minore.