Art. 8.
      (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
   1.  Dopo  l'articolo  25-quater  del  decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
   "Art.  25-quater.  1.  -  (Pratiche  di  mutilazione  degli organi
genitali  femminili).  - 1. In relazione alla commissione dei delitti
di  cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente,
nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da
300  a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma  2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si
tratti   di   un   ente  privato  accreditato  e'  altresi'  revocato
l'accreditamento.
   2.  Se  l'ente  o  una  sua unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  dei  delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione  definitiva  dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3".
 
          Nota all'art. 8:
              -   Il  decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,
          recante:  «Disciplina  della responsabilita' amministrativa
          delle   persone   giuridiche,   delle   societa'   e  delle
          associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
          dell'art.  11  della  legge  29 settembre  2000, n. 300» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 140 del 19 giugno
          2001.