Art. 9.
                       (Copertura finanziaria)
   1.  Agli  oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e
5,  comma  2,  pari  a  5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto  a  euro  5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno
2006  e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento
relativo  al  Ministero  della  salute,  quanto  a euro 4.231.000 per
l'anno  2006,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero degli affari
esteri  e  quanto  a  euro  3.231.000  a  decorrere  dall'anno  2007,
l'accantonamento     relativo     al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
                               CIAMPI
          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli