Art. 10. Composizione 1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente; b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il secondo e' eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori; c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive, e degli affari regionali; e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano; f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per 1'autotrasporto e per la logistica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera f); g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 3. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.