Art. 11 Organi periferici 1. I Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il corrispondente Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli organi periferici del Ministero dell'interno e del lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai trasporti della regione interessata, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo. 2. I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati. 3. I Comitati regionali, relativamente all'ambito territoriale di competenza: a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale; b) formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori; c) collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse; d) forniscono alle autorita' competenti l'elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative. 4. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto, e' ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.