Art. 11
                          Organi periferici

  1.  I  Comitati  regionali  per l'Albo degli autotrasportatori sono
composti  ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento
dei  trasporti  terrestri  fra  i  dirigenti  in  servizio  presso il
corrispondente  Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT),
da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle
associazioni   di   categoria  degli  autotrasportatori,  da  quattro
rappresentanti  degli  uffici  periferici  a  livello provinciale del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri,  da  un  rappresentante  per
ciascuno  degli  organi  periferici  del Ministero dell'interno e del
lavoro  e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai
trasporti  della  regione  interessata,  da  sei rappresentanti delle
associazioni   di   categoria   degli   autotrasportatori   e  da  un
rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.
  2.  I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e
possono  essere  confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso
del   mandato,   su   richiesta   delle   Amministrazioni   o   delle
organizzazioni che li hanno designati.
  3.  I  Comitati regionali, relativamente all'ambito territoriale di
competenza:
    a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;
    b)  formulano  proposte  in ordine alla formazione ed alla tenuta
degli Albi provinciali degli autotrasportatori;
    c)  collaborano  con  le  corrispondenti  Sezioni regionali della
Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;
    d)   forniscono   alle   autorita'   competenti   l'elenco  delle
associazioni di categoria riconosciute rappresentative.
  4.  Avverso  i  provvedimenti  adottati  dai Comitati regionali nei
confronti  delle  imprese  di  autotrasporto,  e'  ammesso ricorso al
Comitato  centrale,  entro  trenta giorni dalla data di notificazione
del provvedimento.