Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto;
    b) «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge
6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  la  legge  n.  298/1974, si veda nelle note alle
          premesse.