Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto; b) «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - Per la legge n. 298/1974, si veda nelle note alle premesse.