Art. 4.
                            Attribuzioni
  1.   La  Consulta  svolge  attivita'  propositiva,  di  studio,  di
monitoraggio,   di  consulenza  delle  autorita'  politiche,  per  la
definizione  delle  politiche  di  intervento  e  delle  strategie di
governo  nel  settore  dell'autotrasporto e della logistica, anche in
materia   di   controlli  tecnici  ed  amministrativi  sull'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:
    a) elabora  e provvede all'aggiornamento, nonche' al monitoraggio
sull'attuazione del Piano nazionale della logistica;
    b) esprime  parere sulle questioni attinenti i progetti normativi
e  l'applicazione  delle  disposizioni,  anche europee, in materia di
autotrasporto,      nonche'      sulle     problematiche     relative
all'attraversamento delle Alpi;
    c) esprime  parere  sui  problemi  di competenza della Conferenza
europea dei Ministri dei trasporti;
    d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalita', anche
attraverso la messa a punto di progetti pilota;
    e) formula  indirizzi  e  proposte  in materia di sicurezza della
circolazione   stradale,  e  provvede  all'elaborazione  di  proposte
relative  ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attivita'
di autotrasporto;
    f) promuove  studi  e  indagini sulle politiche di investimento e
sulla  competitivita'  delle  imprese  italiane  di  autotrasporto in
ambito  internazionale,  provvedendo anche alle rilevazioni dei costi
dei servizi di trasporto;
    g) provvede   all'aggiornamento   degli  usi  e  consuetudini  da
applicare  alla  definizione  delle  controversie  aventi  ad oggetto
contratti  di  trasporto  di  merci  su strada stipulati non in forma
scritta,  ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
    h) elabora  e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle
imprese  di  autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e
comunitaria in materia di tutela della concorrenza;
    i) propone  indirizzi  in  materia  di certificazione di qualita'
delle  imprese  che  effettuano  trasporti  di  merci  pericolose, di
derrate   deperibili,   di   rifiuti   industriali   e   di  prodotti
farmaceutici;
    l)  esprime,  su  richiesta  delle  competenti  autorita', pareri
sull'adozione    di    provvedimenti    amministrativi    riguardanti
1'autotrasporto;
    m) fermo  restando  quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia  di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini
dell'attuazione  del  criterio di delega di cui all'articolo 2, comma
2),  lettera  c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32,
verifica,  in  collaborazione  con  il Comitato centrale, il rispetto
dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche' la
tutela delle professionalita' esistenti, nei procedimenti preordinati
all'iscrizione  delle  imprese  di  autotrasporto  all'Albo nazionale
degli  autotrasportatori,  anche  al fine di assicurare il necessario
coordinamento.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  testo dell'art. 2 della legge n. 32 del 2005
          si veda nelle note alle premesse.