Art. 4. Attribuzioni 1. La Consulta svolge attivita' propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorita' politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attivita' di autotrasporto. A tale fine, la Consulta: a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonche' al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica; b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonche' sulle problematiche relative all'attraversamento delle Alpi; c) esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti; d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalita', anche attraverso la messa a punto di progetti pilota; e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attivita' di autotrasporto; f) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitivita' delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto; g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32; h) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza; i) propone indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; l) esprime, su richiesta delle competenti autorita', pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti 1'autotrasporto; m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche' la tutela delle professionalita' esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 32 del 2005 si veda nelle note alle premesse.