Art. 5. Composizione 1. La Consulta e' composta dai seguenti membri effettivi: a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalita' ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica; b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' di diritto il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo e' designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive; c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) il Presidente del Comitato centrale; e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio, della giustizia, delle politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali; f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti: 1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto; 2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti; 3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria; 4) non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate; 5) organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province. 6) Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni; h) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni associative: AISCAT, Assoaereo, Assologistica, Assoporti, Casartigiani, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma, Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale cooperative e mutue; i) un rappresentante dell'ANAS; l) un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.; m) un rappresentante di Trenitalia S.p.a. 2. I componenti di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 3. Oltre a quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui all'articolo 6. 4. Il Presidente della Consulta puo' invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonche' esperti di specifici settori connessi con l'attivita' della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.
Note all'art. 5: - Per l'art. 2 della legge n. 32/2005, si veda nelle note alle premesse.