Art. 5.
                            Composizione
  1. La Consulta e' composta dai seguenti membri effettivi:
    a) il   Presidente,  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri,   su   designazione  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria
professionalita' ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della
logistica;
    b) due  Vicepresidenti,  dei quali il primo e' di diritto il Capo
del  Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo e' designato
dai   componenti  in  rappresentanza  delle  categorie  economiche  e
produttive;
    c) quattro   rappresentanti,   con  qualifica  dirigenziale,  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    d) il Presidente del Comitato centrale;
    e) un   rappresentante,   con   qualifica   dirigenziale,   della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri
degli  affari  esteri,  dell'interno,  della  difesa, dell'economia e
delle   finanze,   dell'ambiente   e  tutela  del  territorio,  della
giustizia,  delle  politiche comunitarie, degli affari regionali, del
lavoro  e  delle politiche sociali, delle attivita' produttive, delle
politiche agricole e forestali;
    f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria
degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:
      1)  ordinamento  interno  a  base  democratica,  sancito  dallo
statuto;
      2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo
statuto,  della  categoria degli autotrasportatori, con esclusione di
contemporanea    rappresentanza   di   categorie   aventi   interessi
contrapposti;
      3)  anzianita'  di costituzione, avvenuta con atto notarile, di
almeno  cinque  anni,  durante  i  quali siano state date, in maniera
continuativa,   anche   a   livello  provinciale,  manifestazioni  di
attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;
      4)  non  meno  di venti imprese iscritte a livello provinciale,
per  un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle
ottocento  tonnellate,  ovvero  non  meno di dieci imprese iscritte a
livello   provinciale,   per   un  totale  di  veicoli  aventi  massa
complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;
      5)  organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta
province.
      6)  Per  il primo mandato, viene nominato un rappresentante per
ciascuna  delle  associazioni  presenti  nella  Consulta alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
    g) quattro   rappresentanti   delle   associazioni  nazionali  di
rappresentanza,   assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo,
giuridicamente  riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
    h) un  rappresentante  per ciascuna delle seguenti organizzazioni
associative:    AISCAT,    Assoaereo,    Assologistica,    Assoporti,
Casartigiani,  CNA,  Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio,
Confcooperative,  Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma,
Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale cooperative e mutue;
    i) un rappresentante dell'ANAS;
    l) un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
    m) un rappresentante di Trenitalia S.p.a.
  2.  I  componenti  di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con
decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni
membro effettivo e' nominato un supplente.
  3.  Oltre  a  quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della
Consulta  i  rappresentanti  delle  parti economiche e sociali che ne
facciano  richiesta  motivata,  previo parere favorevole del Comitato
esecutivo di cui all'articolo 6.
  4.  Il  Presidente  della  Consulta puo' invitare ai propri lavori,
senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di
categoria,   nonche'   esperti  di  specifici  settori  connessi  con
l'attivita' della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di
particolari problematiche.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  l'art.  2  della legge n. 32/2005, si veda nelle
          note alle premesse.