Art. 6
                               Organi

  1. Sono organi della Consulta:
    a) il Presidente;
    b)   l'Assemblea   generale,   composta   dal   Presidente,   dai
Vicepresidenti e da tutti i componenti;
    c)   il   Comitato   esecutivo,   composto  dal  Presidente,  dai
Vicepresidenti  e  da  quindici  membri  dell'Assemblea generale, dei
quali  cinque  in  rappresentanza  delle  Amministrazioni  pubbliche,
quattro  in  rappresentanza  delle  associazioni di categoria, uno in
rappresentanza  delle associazioni del movimento cooperativo e cinque
in  rappresentanza  delle  altre  categorie  economiche  e sociali. I
componenti   del  Comitato  esecutivo  sono  nominati  dall'Assemblea
generale,  su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni
delle parti interessate;
    d)   il   Segretario   generale,   nominato  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo
sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di
comprovata   competenza  ed  esperienza  nel  settore  del  trasporto
stradale di merci e della logistica;
    e)  il  Comitato  scientifico,  composto da un Presidente, da sei
membri   e   da   un   Segretario,   anche   estraneo  alla  Pubblica
amministrazione,   tutti  nominati  dal  Presidente  della  Consulta,
sentita l'Assemblea generale;
    f)   l'Ufficio   di  Presidenza,  composto  dal  Presidente,  dai
Vicepresidenti,  dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario
generale e dal Presidente del Comitato scientifico;
    g)  l'Osservatorio  sulle attivita' di autotrasporto, composto di
dieci  membri,  scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea
aventi   specifica   professionalita'   in   materie  statistiche  ed
economiche;
    h)  le  Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta
composte  ciascuna  da  un  Presidente,  scelto  dal Presidente della
Consulta  fra  i dirigenti del Dipartimento per i trasporti terrestri
in  servizio  presso  il  corrispondente  SIIT, da un Vicepresidente,
designato   dalla  camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e
artigianato  avente  sede  nel  capoluogo  di  regione,  e  da  sette
rappresentanti  delle categorie dell'autotrasporto e della logistica,
e  dei  settori  della  produzione e dei servizi. Per ogni componente
delle Sezioni regionali e' nominato un supplente.
  2.  I  componenti  degli organi della Consulta durano in carica tre
anni e possono essere confermati.
  3.   I  componenti  degli  organi  della  Consulta  possono  essere
sostituiti  nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni
o delle organizzazioni che li hanno designati.
  4.   Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  della  Consulta  verso
l'esterno.
  5.  L'Assemblea  generale e' l'organo deliberativo della Consulta e
si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.
  6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente
e  svolge  i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il
conseguimento delle finalita' assegnate alla Consulta.
  7.  Il  Segretario  generale  e' l'organo esecutivo della Consulta,
collabora  con  il  Presidente  nella  definizione  dei  programmi di
attivita'   ed   e'  responsabile  della  gestione  amministrativa  e
contabile della Consulta stessa.
  8.  Il  Comitato  scientifico  fornisce  il supporto di studio e di
approfondimento alle attivita' ed alle iniziative della Consulta, con
particolare  riguardo  a  quelle  inerenti  il  Piano nazionale della
logistica,  le  indagini  sulle politiche di investimento e sui costi
dei servizi, il sostegno alle imprese.
  9.   L'Ufficio  di  presidenza  si  riunisce  su  convocazione  del
Presidente  e  definisce le linee di azione della Consulta, anche con
riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali.
  10. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto svolge funzioni
di  monitoraggio  sul  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
sicurezza  della  circolazione  e  di  sicurezza  sociale, e provvede
all'aggiornamento  degli  usi  e  consuetudini di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.
  11.   Il   Segretario   generale  ed  il  Presidente  del  Comitato
scientifico   partecipano,  senza  diritto  di  voto,  alle  riunioni
dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.
  12.   Le   Sezioni   regionali   danno  esecuzione  alle  direttive
dell'Assemblea  generale aventi implicazione territoriale e formulano
proposte  per  l'adozione  di  iniziative nell'ambito territoriale di
competenza.  Esse  collaborano altresi' con i corrispondenti Comitati
regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11,
per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.
  13.  Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza,
puo'  istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie,
tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.