Art. 7
                   Organizzazione e funzionamento

  1.  La  realizzazione  dei  programmi  di  attivita'  e la gestione
amministrativa  e contabile della Consulta sono curate dal Segretario
generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica amministrazione,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo
alle seguenti aree di intervento:
    a)  affari  generali,  gestione  del  personale,  contabilita' ed
aspetti finanziari;
    b) attuazione del Piano nazionale della logistica;
    c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;
    d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalita';
    e) certificazione di qualita' e sicurezza;
    f) comunicazione e pubblicita'.
  2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera  a),  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto  legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  di'  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la
dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta
e  sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi
centrali  e  per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il
necessario  coordinamento  con  i Comitati regionali per l'Albo degli
autotrasportatori, di cui all'articolo 11. Con lo stesso regolamento,
sono  fissati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la designazione dei
componenti  delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie
dell'autotrasporto  e della logistica, e dei settori della produzione
e dei servizi.
 
          Note all'art. 7:
              L'art.   17,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  n.
          400/1988, cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".