Art. 8.
                       Disposizioni contabili
  1.  Alle  spese  connesse  all'attivita'  ed al funzionamento della
Consulta   si   provvede   nei   limiti   delle  risorse  autorizzate
dall'articolo  17,  comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
  2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera  a),  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, e'
disciplinata  la  gestione  autonoma,  da parte della Consulta, delle
spese occorrenti per il proprio funzionamento.
  3.  Con  lo  stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i
gettoni  di  presenza  per le riunioni degli organi della Consulta, i
rimborsi  delle  spese ed ogni altra indennita', che sono corrisposti
nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 8:
              -  Per  l'art.  17,  comma  3-ter  del decreto-legge n.
          269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, si veda nelle
          note alle premesse.
              - L'art.  17,  comma  1,  lettera  a),  della  legge n.
          400/1988, si veda nelle note all'art. 7.