Art. 4. Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2; articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), articolo 9, comma 3. 2. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualita' di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1. 3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione degli atti di propria competenza nell'interesse della mobilita' locale, e alle imprese interessate, le relazioni di traffico di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea gia' in concessione.
Nota all'art. 4: - L'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287, cosi' recita: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalita' effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresi', i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. 2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'art. 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale. 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.».