Art. 4.
   Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  1.  Con  decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni
per  l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2;
articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), articolo 9, comma 3.
  2.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato,  l'Elenco  nazionale  delle  imprese che esercitano servizi di
linea in qualita' di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le
funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto
ministeriale di cui al comma 1.
  3.  Entro  il  termine  di  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto  legislativo,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti comunica alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione degli atti di propria
competenza  nell'interesse  della  mobilita'  locale,  e alle imprese
interessate, le relazioni di traffico di competenza delle regioni, ai
sensi  dell'articolo  1  del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422,  che  si realizzano su un percorso interessante il territorio di
una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di
linea gia' in concessione.
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali
          di  funzioni  e  compiti  in  materia di trasporto pubblico
          locale,  a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
          1997,   n.   59»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 dicembre 1997, n. 287, cosi' recita:
              «Art.  1  (Oggetto).  -  1.  Il  presente  decreto,  in
          attuazione  degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere
          a)  e  b),  dell'art.  4  della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          individua  le  funzioni e i compiti che sono conferiti alle
          regioni  ed agli enti locali in materia di servizi pubblici
          di  trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi
          modalita'  effettuati  ed  in  qualsiasi  forma  affidati e
          fissa, altresi', i criteri di organizzazione dei servizi di
          trasporto pubblico locale.
              2.  Sono  servizi  pubblici  di  trasporto  regionale e
          locale  i  servizi di trasporto di persone e merci, che non
          rientrano  tra quelli di interesse nazionale tassativamente
          individuati  dall'art.  3;  essi  comprendono l'insieme dei
          sistemi   di   mobilita'  terrestri,  marittimi,  lagunari,
          lacuali,  fluviali e aerei che operano in modo continuativo
          o  periodico  con  itinerari,  orari,  frequenze  e tariffe
          prestabilite,  ad  accesso generalizzato, nell'ambito di un
          territorio    di   dimensione   normalmente   regionale   o
          infraregionale.
              3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il conferimento delle
          funzioni,  nonche'  il  trasferimento  dei  relativi beni e
          risorse,   sono  disposti  nel  rispetto  degli  statuti  e
          attraverso apposite norme di attuazione.».