Art. 5. 
                       Obblighi delle imprese 
  1.   L'impresa,    per    tutto    il    periodo    di    validita'
dell'autorizzazione, deve rispettare: 
    a) le condizioni previste all'articolo 3, comma 2, dalla  lettera
a) alla lettera f) del presente decreto legislativo; 
    b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione; 
    c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso  e  delle
fermate, nonche' quelle relative alla circolazione stradale stabilite
dalle competenti Autorita'. 
  2. L'impresa e' tenuta a: 
    a) dall'anno successivo a quello di iscrizione all'elenco di  cui
all'articolo 4, comma 2, produrre con cadenza annuale, entro il  mese
di  maggio,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
apposita dichiarazione, resa ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  dalla  quale  risulti  il
rispetto delle condizioni  previste  all'articolo  3,  comma  2,  del
presente decreto legislativo; 
    b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio  di  linea
autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere
inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio  e
resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel  decreto  ministeriale
di cui all'articolo 4, comma 1; 
    c) tenere a bordo  dell'autobus  adibito  al  servizio  la  copia
dell'autorizzazione,  certificata  conforme  dall'autorita'  che   ha
rilasciato  il  titolo  e  una  dichiarazione,  redatta  nella  forma
specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma  1,
nella quale si attesti che il conducente abbia un  regolare  rapporto
di lavoro secondo la normativa vigente; 
    d)  adibire   al   servizio   di   linea   autobus   in   propria
disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte  a
situazioni temporanee ed eccezionali,  previo  rilascio  di  apposita
autorizzazione da parte del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di
cui all'articolo 4, comma 1; 
    e) adottare la  Carta  della  mobilita',  sulla  base  di  quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del
2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini  stabiliti  nel  decreto
ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, l'itinerario  sul  quale
e' effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi  applicati
e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire  trasparenza
dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo
le modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 4, comma 1; 
    f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel
quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa
emittente, le localita' di partenza e di destinazione, il periodo  di
validita' ed il valore, nonche' tutti  gli  elementi  previsti  dalla
normativa fiscale; 
    g) fornire al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  i
dati richiesti per lo svolgimento dell'attivita'  di  monitoraggio  e
controllo di cui all'articolo 6; 
    h) attivare l'esercizio del servizio entro novanta  giorni  dalla
data di inizio del periodo di validita' dell'autorizzazione. 
  3.  L'impresa  e'  tenuta  a  corrispondere  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti i seguenti contributi, per far  fronte
alle spese derivanti dall'attivita' di cui all'articolo 6, commi 1  e
2: 
    a) un contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo  4,
comma 2, entro sessanta giorni dalla data di inizio  del  periodo  di
validita' della prima autorizzazione, nonche' un  contributo  annuale
da versare all'atto della dichiarazione di cui al  comma  2,  lettera
a); 
    b) un contributo, ai fini dell'accertamento della  regolarita'  e
sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da  versare  per  ciascun
servizio di linea autorizzato, nella misura  determinata  in  ragione
dei chilometri e del numero di  fermate  previsti  nel  programma  di
esercizio, rapportato al periodo di validita' dell'autorizzazione. Le
imprese titolari di concessioni di servizi di  linea  sono  tenute  a
versare detto contributo con cadenza annuale, entro il mese di marzo. 
  4. Le imprese titolari di concessioni  di  servizi  di  linea  sono
tenute a versare  il  contributo  di  iscrizione  all'elenco  di  cui
all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 
  5. La misura dei contributi di cui ai commi 3 e 4 e' indicata nella
tabella allegata al presente decreto legislativo e  viene  aggiornata
ogni tre anni con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 5:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          30 dicembre  1998,  recante «Schema generale di riferimento
          per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del
          settore  trasporti  (Carta della mobilita).», e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   2 febbraio   1999,   n.  26,
          supplemento ordinario.