Art. 6.
              Attivita' di monitoraggio e di controllo
  1.  Al  fine  di  valutare  l'impatto  sul mercato della disciplina
contenuta    nel   presente   decreto   legislativo,   in   relazione
all'andamento  della  domanda di mobilita' ed all'offerta dei servizi
di  linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove
iniziative  di studio e svolge una costante attivita' di monitoraggio
del  settore,  attraverso  l'acquisizione  e  l'elaborazione dei dati
relativi ai servizi di linea.
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti dispone
controlli  e  verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni
di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  e  sul rispetto, da parte delle
imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'articolo 5, al fine di
assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i
servizi  di  linea,  nonche' il rispetto delle disposizioni contenute
nel  presente  decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al
controllo sono abilitati a:
    a)  esaminare  i  libri  ed  ogni  altro  documento relativo alla
gestione dell'impresa;
    b)  fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei
locali dell'impresa;
    c)   accedere   a   tutti  i  locali,  i  terreni  ed  i  veicoli
dell'impresa;
    d)    acquisire   qualsiasi   dato   informativo   sull'attivita'
dell'impresa.
  3.  Le  spese  per l'accertamento della regolarita' e sicurezza dei
servizi  di linea autorizzati, nonche' quelle per le attivita' di cui
ai commi 1 e 2, sono a carico delle imprese.
  4.  Le  somme di cui al comma 3, i contributi versati dalle imprese
ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  3  e 4, nonche' i proventi delle
sanzioni  pecuniarie  di cui all'articolo 7, esclusi i proventi delle
sanzioni  comminate  per violazioni del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, sono versati all'entrata
del  bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente
unita'  previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  la legge n. 285/1994 si veda nelle note all'art.
          2.