Art. 9.
                          Norme transitorie
  1.  Le  concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della
legge  28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre
2010;  entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il
corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.
  2.  Le  concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che
alla  data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le condizioni previste
all'articolo  3, o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma
1, dal 1° gennaio 2011 si considerano decadute.
  3.  Entro  il  termine  di  cui  al comma 1 e, secondo le modalita'
previste  dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, le
riunioni  di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea,
possono  richiedere,  previo  scioglimento  delle stesse, il rilascio
dell'autorizzazione alle singole imprese.
  4.  Fino  al  31  dicembre  2010,  possono essere autorizzati nuovi
servizi  di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove
relazioni  di  traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo, a condizione
che  le  relazioni  di  traffico  proposte nei programmi di esercizio
interessino  localita'  distanti  piu'  di 30 Km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di  linea  oggetto  di concessione statale. La distanza di 30 Km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei  comuni  in  cui  sono  ricomprese  le  localita'  oggetto  della
relazione di traffico.
  5.  Dal  1° gennaio 2011, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi
servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti e' subordinata
al   soddisfacimento   delle   condizioni   da  parte  delle  imprese
richiedenti, previste all'articolo 3, comma 2.
  6.  Le  domande  per  l'istituzione  di nuovi servizi di linea o di
modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa
e  per  le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  non  si  sia  concluso  il  relativo procedimento, sono
regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 9:
              - La   legge   28 settembre   1939,  n.  1822,  le  cui
          disposizioni  sono  abrogate  a  decorrere  dall'entrata in
          vigore  del  decreto  ministeriale  di  cui  all'art. 4 del
          presente  decreto, recava: "Disciplina degli autoservizi di
          linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli
          in regime di concessione all'industria privata.".
          Note all'art. 10.
              - Per la legge n. 1822/1939 si veda nelle note all'art.
          9.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
          1994,  n. 369 le cui disposizioni sono abrogate a decorrere
          dall'entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale di cui
          all'art.  4  del  presente  decreto,  recava:  "Regolamento
          recante  semplificazione del procedimento di concessione di
          autolinee ordinarie di competenza statale.".
              - Il  regio  decreto-legge  21 dicembre  1931,  n. 157,
          convertito  dalla  legge  24 marzo  1932,  n. 386, recante:
          "Esercizio  delle  linee  della  rete  delle Ferrovie dello
          Stato."  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1931, n. 301.
              - La   legge   22 settembre  1960,  n.  1054,  recante:
          "Estensione   delle   norme  contenute  nel  regio  decreto
          8 gennaio  1931,  n.  148,  al  personale degli autoservizi
          extra  urbani."  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 ottobre 1960, n. 247.