Art. 9. Norme transitorie 1. Le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2010; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione. 2. Le concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che alla data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le condizioni previste all'articolo 3, o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2011 si considerano decadute. 3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese. 4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 Km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 Km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico. 5. Dal 1° gennaio 2011, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti e' subordinata al soddisfacimento delle condizioni da parte delle imprese richiedenti, previste all'articolo 3, comma 2. 6. Le domande per l'istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 9: - La legge 28 settembre 1939, n. 1822, le cui disposizioni sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4 del presente decreto, recava: "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.". Note all'art. 10. - Per la legge n. 1822/1939 si veda nelle note all'art. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 le cui disposizioni sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4 del presente decreto, recava: "Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.". - Il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 157, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, recante: "Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1931, n. 301. - La legge 22 settembre 1960, n. 1054, recante: "Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1960, n. 247.