Art. 2.
  1.   All'articolo 15  della  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il
Governo  puo'  adottare,  previo  parere delle competenti Commissioni
parlamentari,  disposizioni  correttive  o  integrative  dei  decreti
legislativi medesimi».
 
          Note all'art. 2:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  della  legge
          12 dicembre  2002,  n.  273,  recante  «Misure per favorire
          l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  15  (Delega  al  Governo  per il riassetto delle
          disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
          sentite  le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
          decreti  legislativi  per  il  riassetto delle disposizioni
          vigenti  in materia di proprieta' industriale, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  ripartizione della materia per settori omogenei e
          coordinamento,  formale  e  sostanziale, delle disposizioni
          vigenti   per   garantire   coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica;
                b)   adeguamento   della  normativa  alla  disciplina
          internazionale e comunitaria intervenuta;
                c)  revisione  e  armonizzazione della protezione del
          diritto  d'autore sui disegni e modelli con la tutela della
          proprieta'  industriale,  con  particolare riferimento alle
          condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
          e  alle  procedure  per il riconoscimento della sussistenza
          dei requisiti;
                d)   adeguamento   della   disciplina   alle  moderne
          tecnologie informatiche;
                e)   riordino   e   potenziamento   della   struttura
          istituzionale  preposta  alla gestione della normativa, con
          previsione  dell'estensione  della  competenza  anche  alla
          tutela  del  diritto  d'autore sui disegni e modelli, anche
          con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
          gestionale;
                f)    introduzione    di    appositi   strumenti   di
          semplificazione     e     riduzione    degli    adempimenti
          amministrativi;
                g)   delegificazione   e   rinvio   alla   normazione
          regolamentare    della    disciplina    dei    procedimenti
          amministrativi  secondo  i criteri di cui all'art. 20 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59;
                h)  previsione  che  la  rivelazione  o  l'impiego di
          conoscenze  ed esperienze tecnico-industriali, generalmente
          note  e facilmente accessibili agli esperti e operatori del
          settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1  sono
          adottati   su   proposta   del  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  di  concerto  con  i Ministri della giustizia,
          dell'economia  e  delle  finanze  e degli affari esteri. In
          deroga  all'art.  14  della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
          seguito  della  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri,  sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
          il parere del Consiglio di Stato.
              3.  Dall'attuazione  della  delega  di  cui al presente
          articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico del bilancio dello Stato.
              3-bis.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
          principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
          cui  al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo
          parere    delle    competenti   Commissioni   parlamentari,
          disposizioni   correttive   o   integrative   dei   decreti
          legislativi medesimi.».