Art. 3. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' prorogato di sei mesi.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istituzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»: «1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.».