Art. 3.
  1.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo
2003, n. 53, e' prorogato di sei mesi.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          28 marzo  2003,  n.  53,  recante «Delega al Governo per la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istituzione e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e formazione professionale»:
              «1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
          della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
          evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
          delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
          cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
          principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
          secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
          delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
          province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
          soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e di istruzione e formazione professionale.».