Art. 4.
  1.  All'articolo 1,  comma 4,  primo  periodo, della legge 5 giugno
2003,  n. 131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  «e  indicando,  in  ciascun  decreto,  gli  ambiti
normativi che non vi sono compresi».
 
          Nota all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          5 giugno   2003,   n.   131,   recante   «Disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica alla legge
          costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3»,  come modificato
          dalla presente legge:
              «4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
          l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle regioni fino
          all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
          Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
          Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
          traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
          dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
          ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
          proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
          decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
          schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
          Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni
          e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
          denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle
          Camere   per  l'acquisizione  del  parere  da  parte  delle
          competenti  commissioni parlamentari, compreso quello della
          commissione  parlamentare  per  le  questioni regionali, da
          rendersi   entro  sessanta  giorni  dall'assegnazione  alle
          commissioni  medesime.  Acquisiti  tali  pareri, il Governo
          ritrasmette  i  testi, con le proprie osservazioni e con le
          eventuali  modificazioni,  alla Conferenza Stato-Regioni ed
          alle   Camere   per  il  parere  definitivo,  da  rendersi,
          rispettivamente,  entro  trenta  e  sessanta  giorni  dalla
          trasmissione  dei  testi  medesimi.  Il parere parlamentare
          definitivo  e'  reso  dalla commissione parlamentare per le
          questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono
          esaminati  rilevando  se  in essi non siano indicati alcuni
          dei  principi  fondamentali ovvero se vi siano disposizioni
          che   abbiano   un   contenuto   innovativo   dei  principi
          fondamentali,  e  non  meramente  ricognitivo  ai sensi del
          presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme vigenti che
          non  abbiano  la  natura  di principio fondamentale. In tal
          caso  il  Governo  puo'  omettere  quelle  disposizioni dal
          decreto   legislativo,   oppure   le   puo'  modificare  in
          conformita'   alle  indicazioni  contenute  nel  parere  o,
          altrimenti,  deve  trasmettere ai Presidenti delle Camere e
          al   Presidente   della  commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali una relazione nella quale sono indicate
          le   specifiche   motivazioni  di  difformita'  dal  parere
          parlamentare.».