Art. 5. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2003, come modificato dalla presente legge: «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e citta' metropolitane nonche' per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento».