Art. 5.
  1.  All'articolo 2,  comma 1,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
successive  modificazioni,  le  parole: «entro due anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 1, della
          citata  legge  n.  131  del  2003,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
          31 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  i  Ministri per gli affari regionali, per le
          riforme  istituzionali  e  la devoluzione e dell'economia e
          delle  finanze, uno o piu' decreti legislativi diretti alla
          individuazione   delle   funzioni  fondamentali,  ai  sensi
          dell'art.   117,   secondo   comma,   lettera   p),   della
          Costituzione,  essenziali  per  il funzionamento di comuni,
          province    e   citta'   metropolitane   nonche'   per   il
          soddisfacimento  di  bisogni  primari  delle  comunita'  di
          riferimento».