Art. 8.
  1.  Il  termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e' prorogato di tre mesi.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 16, comma 1, della
          legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in
          materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione»:
              «Art.  16 (Delega al Governo per l'emanazione del testo
          unico  della radiotelevisione). - 1. Il Governo e' delegato
          ad  adottare,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, previa intesa con l'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e acquisizione dei
          pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il
          testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
          radiotelevisione,    denominato    "testo    unico    della
          radiotelevisione",   coordinandovi   le   norme  vigenti  e
          apportando  alle  medesime le integrazioni, modificazioni e
          abrogazioni   necessarie   al   loro  coordinamento  o  per
          assicurarne  la  migliore  attuazione,  nel  rispetto della
          Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
          nell'ordinamento   interno   e   degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  e alle
          Comunita' europee.»