Art. 2
                             Competenze

  1.  Il  CUN  formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca,  relativamente  alle  seguenti
materie:
    a) obiettivi della programmazione universitaria;
    b)  criteri  per la utilizzazione della quota di riequilibrio del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita';
    c)  criteri  generali per l'ordinamento degli studi universitari,
ai  sensi  dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
    d) regolamenti didattici di ateneo;
    e) settori scientifico-disciplinari;
    f)  decreti  ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della
citata legge n. 127 del 1997;
    g)   ogni   altra   materia   che  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del
CUN.
  2.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della
programmazione  universitaria  di  cui  al  comma 1, lettera a), dopo
l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
  3.   Il  termine  per  l'espressione  del  parere  sui  regolamenti
didattici di ateneo delle universita' e delle universita' telematiche
che   richiedono   l'accreditamento   dei  corsi  a  distanza  e'  di
quarantacinque  giorni  e  decorre  dalla data di comunicazione degli
altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
  4.  Il  CUN  esprime  il  parere  di  legittimita' sugli atti delle
commissioni   nelle   procedure   preordinate   al  reclutamento  dei
professori  ordinari e associati e dei ricercatori, nonche' alla loro
conferma  in  ruolo.  Il  parere  e'  reso entro novanta giorni dalla
richiesta.  Una  volta  espresso  il  parere  o, comunque, decorso il
termine  di  cui  al  secondo  periodo,  l'universita'  approva o non
approva  gli  atti,  motivando  l'eventuale  difformita'  dal  parere
stesso.
  5. In relazione a questioni di particolare complessita' o rilevanza
il  CUN,  al  fine  di  formulare  i  pareri  e  le  proposte  di sua
competenza,  previa approvazione di apposita delibera, puo' acquisire
il   parere   dell'Accademia  nazionale  dei  Lincei,  del  Consiglio
nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di
riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
  6.  Restano  ferme  le  competenze  attribuite al CUN da specifiche
norme.
 
Nota all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127  (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
e  dei  procedimenti  di  decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  17  maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario),
come modificato dalla presente legge:
    "Art.  17  (Ulteriori  disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita'  amministrativa  e  di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo). - 1.-7. (Omissi).
    8.-9. (Abrogati).
    10.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5-bis dell'art. 27 della
legge  8 giugno  1990,  n.  142,  introdotto dal comma 8 del presente
articolo,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  agli  accordi di
programma   ed   ai   patti   territoriali  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995,  n.  104, e successive modificazioni, agli accordi di programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati
dalla  Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n.
396,   nonche'   alle  sovvenzioni  globali  di  cui  alla  normativa
comunitaria.
    11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'art. 14
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo,
si  applicano  anche  alle altre conferenze di servizi previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
    12.-13. (Omissis).
    14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o regolamentari
dispongano  l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni   di   appartenenza   sono   tenute  ad  adottare  il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
    15.-17. (Omissis).
    18.  Fino  alla  trasformazione  in societa' per azioni dell'Ente
poste  italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso puo' essere
comandato  presso  le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    19. (Abrogato).
    20.  Ai  fini  di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35
e  194  del  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  nonche' agli
articoli 19  e  seguenti  del  regolamento  approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle
apparecchiature   di   natura   informatica,   anche   destinati   al
funzionamento    di    sistemi   informativi   complessi,   s'intende
ammortizzato  nel  termine  massimo  di  cinque  anni  dall'acquisto.
Trascorso  tale  termine,  il valore d'inventario s'intende azzerato,
anche   se   i   beni   stessi   risultino   ancora  suscettibili  di
utilizzazione.
    21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano
divenuti  inadeguati  per  la  funzione  a  cui erano destinati, sono
alienati,  ove  possibile,  a  cura del Provveditorato generale dello
Stato,  secondo  il  procedimento  previsto  dall'art.  35  del regio
decreto  23 maggio  1924,  n.  827.  In  caso  di  esito negativo del
procedimento  di  alienazione,  i  beni e apparecchiature stessi sono
assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche
o  ad  associazioni  o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne
abbiano  fatto  richiesta,  ovvero sono distrutti, nel rispetto della
vigente normativa in materia di tutela ambientale.
    22. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1982,
n.  441,  si  applicano anche al personale di livello dirigenziale od
equiparato  di  cui  all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  nonche' al
personale   dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Per  il
personale  delle  magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e
militare  le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441,
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  sono  esercitate  dai  rispettivi organi di
governo.
    23.-24. (Omissis).
    25.  Il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  in via
obbligatoria:
      a) per  l'emanazione  degli  atti  normativi  del Governo e dei
singoli  Ministri,  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;
      b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari al Presidente
della Repubblica;
      c) sugli   schemi   generali   di   contratti-tipo,  accordi  e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.
    25-bis.  Le  disposizioni  della  lettera  c) del comma 25 non si
applicano  alle  fattispecie  previste  dall'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il
parere  del  Consiglio  di  Stato in via obbligatoria. Resta fermo il
combinato  disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
    27.  Fatti  salvi  i  termini  piu'  brevi previsti per legge, il
parere  del  Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque
giorni   dal   ricevimento   della  richiesta;  decorso  il  termine,
l'amministrazione  puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione
del  parere.  Qualora,  per  esigenze  istruttorie,  non possa essere
rispettato  il  termine  di  cui al presente comma, tale termine puo'
essere  interrotto  per  una  sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente  entro  venti  giorni  dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
    28.  E'  istituita  una sezione consultiva del Consiglio di Stato
per  l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del
Consiglio  di  Stato  e' prescritto per legge o e' comunque richiesto
dall'amministrazione.  La  sezione esamina altresi', se richiesto dal
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione  europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso
in  adunanza  generale  per  gli  schemi  di  atti  legislativi  e di
regolamenti  devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di
Stato a causa della loro particolare importanza.
    29. (Omissis).
    30.   I   disegni  di  legge  di  conversione  dei  decreti-legge
presentati  al  Parlamento recano in allegato i testi integrali delle
norme espressamente modificate o abrogate.
    31.  Sono  abrogati  gli  articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto
legislativo  13 febbraio  1993,  n.  40,  come modificati dal decreto
legislativo  10 novembre  1993, n. 479, nonche' gli articoli 45, 46 e
48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    32.  Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della
regione,   esclusa   ogni   valutazione   di   merito,   si  esercita
esclusivamente    sui    regolamenti,    esclusi   quelli   attinenti
all'autonomia  organizzativa,  funzionale  e  contabile  dei consigli
regionali,  nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
    33.-45. (Abrogati).
    46.   Le   associazioni  di  protezione  ambientale  a  carattere
nazionale,  individuate  dal  decreto  20 febbraio  1987 del Ministro
dell'ambiente,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del
27 febbraio  1987,  come  modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28 aprile  1995,  possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge
8 luglio  1986,  n.  349, impugnare davanti al giudice amministrativo
gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
    47. (Omissis).
    48. (Abrogato).
    49.  Agli  enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre
1996,    l'approvazione    dell'ipotesi   di   bilancio   stabilmente
riequilibrato,  le  disposizioni  di cui all'art. 6 e al comma 47 del
presente  articolo  si  applicano  nei  limiti stabiliti dall'art. 1,
comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
    50.  I  comuni  possono  rideterminare attraverso accorpamenti il
numero  e  la  localizzazione  delle  sezioni  elettorali,  e possono
prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
    51.-59. (Abrogati).
    60.  Il  comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, e' abrogato.
    61. L'art. 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato.
    62. (Omissis).
    63.  Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni, sino
alla  completa  esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione
di  spazi  ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da
canoni concessori non ricognitori.
    64.  Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste
dall'art.   3,   comma  143,  lettera  e),  numero  1),  della  legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  i  comuni che non abbiano dichiarato il
dissesto   e   che   non  versino  nelle  situazioni  strutturalmente
deficitarie  di  cui  all'art.  45  del  30 dicembre  1992, n. 504, e
successive  modificazioni,  possono,  con  proprio  regolamento,  non
applicare  le  tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del
decreto-legge    10 novembre    1978,   n.   702,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8 gennaio  1979, n. 3, o modificarne le
aliquote.
    65. (Abrogato).
    66.  I  beni  ceduti  ai  sensi  del  comma 65 non possono essere
alienati nei venti anni.
    67.-79. (Abrogati).
    79-bis.     Le     somme    dovute    alla    Scuola    superiore
dell'amministrazione  dell'interno  in  esecuzione  delle convenzioni
stipulate  ai  sensi  del presente articolo e di quelle stipulate con
enti  pubblici  o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione
di  prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  all'unita' previsionale di base dello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno relativa alle spese per il funzionamento
della  Scuola.  Le  medesime  disposizioni si applicano, nel rispetto
delle  procedure  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  alle somme
derivanti  da  prestazioni  fornite  a terzi dalle altre scuole delle
amministrazioni centrali.
    80. (Abrogato).
    81.  In  sede  di  prima attuazione e comunque non oltre sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, e'
istituito,  a  cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al
quale  sono  iscritti,  in  via  transitoria,  i segretari comunali e
provinciali.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 51-bis
della  legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10,
della  presente  legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A
decorrere  dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore  del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente
della  provincia  possono nominare il segretario scegliendolo tra gli
iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e
fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  decimo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 giugno  1972, n. 749,
concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede
di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
    82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una
disciplina  transitoria  relativa  a  tutti  gli  istituti  necessari
all'attuazione   del  nuovo  ordinamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali,  nel  rispetto  delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite  dai  segretari  in servizio alla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Le  norme  transitorie  dovranno,  altresi',
prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche  amministrazioni  dei  segretari che ne facciano richiesta.
Entro  trenta  giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma
78,  e'  consentito  ai  segretari  in  servizio di ruolo di chiedere
l'iscrizione  ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che
richiedano  l'iscrizione  alla  sezione  speciale  sono mantenuti nel
ruolo  statale  e  trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni,
con   preferenza   per  quelle  statali,  mantenendo  ad  esaurimento
qualifica  e  trattamento  economico  pensionabile  in  godimento. Le
disposizioni  di cui all'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente
della   Repubblica  17 gennaio  1990,  n.  44,  ed  all'art.  15  del
decreto-legge    24 novembre    1990,   n.   344,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio l991, n. 21, sono abrogate.
    83.  Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento
l'ammissione  all'albo  nel  grado iniziale e' disposta in favore dei
vincitori  e  degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero
dei  vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per
almeno quattro anni le relative funzioni.
    84.
    85.-86. (Abrogati).
    87.  Con  decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai
sensi deltart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo  parere  della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province  autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali  delle  autonomie  locali, e' disciplinata la procedura per
consentire  alle  regioni  e  agli  enti locali e ai loro consorzi di
ricorrere  a modalita' di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni
o  prestazioni  di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti  elettronici  o  informatici,  ovvero  tramite  il  sistema
bancario e postale.
    88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno
altresi'  stabilire  limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di
importi valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato.
    89.  Dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano
l'utilizzazione  di  sistemi  di  pagamento  a favore delle regioni e
degli enti locali diversi dalla carta moneta.
    90. (Omissis).
    91.  I  regolamenti comunali e provinciali in materia di termine,
di   responsabile  del  procedimento  e  di  diritto  di  accesso  ai
documenti,  ove  non gia' vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla
data  di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine
il  comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro
adozione.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  7  della  legge
8 giugno  1990,  n 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
    92.  Fino  all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7,
comma  4,  della  legge  8  giugno  1990, n. 142, si applica la legge
7 agosto 1990, n. 241.
    93.  Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste
dalla  legge  19 marzo  1980,  n.  80, in materia di disciplina delle
vendite  straordinarie  e di liquidazione, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure  nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con
regio  decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di
attuazione  approvato  con  regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si
provvede,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 4
e dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
    94.    Nell'ambito   dell'ulteriore   semplificazione,   prevista
dall'art.  20  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, dei procedimenti
amministrativi  di  cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge
19 marzo 1990, n. 55, alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo  8 agosto  1994,  n.  490,  i  regolamenti individuano le
disposizioni  che  pongono a carico di persone fisiche, associazioni,
imprese,  societa'  e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni,  che  si  intendono abrogate ove gli obblighi da esse
previsti   non   siano  piu'  rilevanti  ai  fini  della  lotta  alla
criminalita' organizzata.
    95.   L'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  universitari,  con
esclusione  del  dottorato  di ricerca, e' lisciplinato dagli atenei,
con  le  modalita'  di  cui  all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre  1990,  n.  341, in conformita' a criteri generali definiti,
nel  rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti
il  Consiglio  universitario  nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti,  con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con altri
Ministri   interessati,   limitatamente   ai  criteri  relativi  agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente
comma determinano altresi':
      a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati
per  aree  omogenee,  la  durata, anche eventualmente comprensiva del
percorso  formativo  gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti
corsi  e  dei  relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo  conto  degli  sbocchi  occupazionali e della spendibilita' a
livello  internazionale,  nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi  e  di  titoli  universitari,  in  aggiunta o in sostituzione a
quelli  determinati  dagli  articoli 1,  2,  3, comma 1 e 4, comma 1,
della   legge  19 novembre  1990,   n.  341,  anche  modificando  gli
ordinamenti  e  la  durata  di quelli di cui al decreto legislativo 8
maggio  1998,  n.  178,  in corrispondenza di attivita' didattiche di
base,   specialistiche,   di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
formazione permanente e ricorrente;
      b) modalita'  e  strumenti per l'orientamento e per favorire la
mobilita'  degli  studenti,  nonche' la piu' ampia informazione sugli
ordinamenti  degli  studi,  anche  attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici;
      c) modalita'  di  attivazione da parte di universita' italiane,
in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui
al  presente  comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga
alle  disposizioni  di  cui al Capo II del Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
    96.  Con  decreti  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica,  emanati  sulla  base  di  criteri  di
semplificazione  delle procedure e di armonizzazione con la revisione
degli  ordinamenti  di  cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la
disciplina concernente:
      a) il  riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre
1986,  n.  697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione
dei relativi titoli;
      b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1,
della  legge  18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da
essi rilasciati;
      c) il  differimento  dei termini per la convalida dei titoli di
cui  all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
5 luglio  1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro
il  31 dicembre  1996  dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15 gennaio  1987, n. 14, anche ai fini
dell'iscrizione al relativo albo professionale;
      d) il  riordino  delle  universita'  per  stranieri, prevedendo
anche  casi  specifici  in  base  ai  quali e' consentito l'accesso a
studenti italiani;
      e) i  professori  a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del
decreto  del  Presidente  della  RepubbIica  11 luglio  1980, n. 382,
prevedendo  apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici
e  professionali  dei  predetti  professori, di modalita' di impiego,
nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti.
    97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 4,
della  legge  19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
    98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme per la
formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta,
delle  province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle scuole
in  lingua  slovena  ai fini di adeguarla alle particolari situazioni
linguistiche.   Ai   predetti   fini   le  regioni  Valle  d'Aosta  e
Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  le province autonome di Trento e di
Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  e  della  pubblica istruzione, stipulare
apposite  convenzioni con universita' italiane e con quelle dei Paesi
dell'area  linguistica  francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni
disciplinano  il  rilascio  di titoli di studio universitari da parte
delle  universita'  nonche'  le modalita' di finanziamento. La stessa
disciplina  si  applica  ai  diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
    99.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, si
provvede,  con  uno  o  piu'  decreti del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica, su proposta del Consiglio
universitario  nazionale,  secondo criteri di affinita' scientifica e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari,  nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti,   anche  al  fine  di  stabilire  la  pertinenza  della
titolarita'   ai   medesimi   settori,   nonche'   i   raggruppamenti
concorsuali.
    100.  Il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo
stato  degli  ordinamenti  didattici universitari e sul loro rapporto
con  lo  sviluppo  economico  e  produttivo, nonche' con l'evoluzione
degli indirizzo culturali e professionali.
    101.  In ogni universita' o istituto di istruzione universitaria,
nelle  more  dell'attuazione  della disciplina di cui al comma 95, si
applicano  gli  ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in
vigore  della  presente legge fatta salva la facolta' per il Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di
autorizzare,  sperimentalmente  e per una durata imitata, con proprio
decreto,  previo  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN),
modifiche  ai  predetti  ordinamenti  ovvero  l'attivazione  di corsi
universitari,  per  i quali non sussistano ordinamenti didattici alla
data  di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei
piani  di  sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli  strumenti
attuativi  del  regolamento  di cui all'art. 20, comma 8, lettera a),
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  ovvero  per i quali sia stato
comunque  acquisito  il  parere  favorevole del comitato regionale di
coordinamento  di  cui  all'art.  3  del decreto del Presidente della
Repubblica  27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo
disciplinano  le  modalita'  e  i  criteri  per il passaggio al nuovo
ordinamento,  ferma  restando  la facolta' degli studenti iscritti di
completare  i  corsi  di  studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi
previo   riconoscimento,   da   parte   delle   strutture  didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
    102.-107. (Abrogati).
    108.  In  sede  di  prima  applicazione della presente legge, gli
schemi  dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della legge
stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta
giorni  dall'emanazione  del  decreto  concernente  le  modalita'  di
elezione.
    109.  NeI rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei
principi  di  una  corretta  ed  efficiente  gestione  delle  risorse
economiche  e  strumentali,  le  materie  di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  c),  numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n.
421 sono regolate dalle universita', per quanto riguarda il personale
tecnico  e  amministrativo,  secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti  regolamentari  devono rispettare quanto stabilito dai contratti
collettivi  di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'art.
10 del recreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    110.  Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto
tra  dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche,
ovvero  anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo
determinato  di  durata  non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano  l'art.  3,  comma  8,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  in  quanto  compatibile,  e  l'art.  20  del decreto
legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del
decreto  legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al
comma  1  di  detto  articolo  e'  presentata  al rettore e da questi
trasmessa  al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In
prima  applicazione  il  contratto  di  lavoro  e'  stipulato  con il
direttore  amministrativo  in  carica  alla data di entrata in vigore
della   presente   legge  per  la  durata  determinata  dagli  organi
competenti dell'ateneo.
    111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono
integrate,  in  sede  degli accordi di comparto previsti dall'art. 51
del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni,  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 50 del medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari,
dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea,
dai   dottorati   di   ricerca   e   dai   diplomi  delle  scuole  di
specializzazione,  nonche'  dagli  altri  titoli  di cui al comma 95,
lettera a).
    112.  Fino  al  riordino  della  disciplina  relativa  allo stato
giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con  proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da
parte  delle  facolta',  di eminenti studiosi, non solo italiani, che
occupino  analoga  posizione  in  universita'  straniere  o che siano
insigniti    di    alti    riconoscimenti   scientifici   in   ambito
internazionale.  L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio  1980,  n.  32,  e'  abrogato  dalla data di emanazione del
predetto decreto
    113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi,  sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari, per
modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti  principi e criteri direttivi:
semplificazione   delle  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e
introduzione  graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di
specializzazione  istituite nelle universita', sedi delle facolta' di
giurisprudenza.
    114.   Anche   in   deroga  alle  vigenti  disposizioni  relative
all'accesso  alle  professioni  di  avvocato  e notaio, il diploma di
specializzazione  di  cui  al  comma 113 costituisce, nei termini che
saranno  definiti  con  decreto  del  Ministro di grazia e giustizia,
adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento
del   relativo   periodo   di   pratica.  Con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti
ordini  professionali,  sono definiti i criteri per la istituzione ed
organizzazione  delle scuole di specializzazione di cui al comma 113,
anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto
professionale a magistrati, notai ed avvocati.
    115.  Il  Governo,  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, e' delegato ad emanare, previo parere
delle   competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti
legislativi,  finalizzati  alla trasformazione degli attuali Istituti
superiori  di  educazione  fisica  (ISEF),  sulla  base  dei seguenti
principi e criteri direttivi:
      a) possibilita'  di  istituire  facolta' o corsi di laurea e di
diploma  in  scienze  motorie,  con  il  concorso di altre facolta' o
dipartimenti,    indicando    i    settori   scientifico-disciplinari
caratterizzanti;
      b) determinazione  delle  procedure  per  l'individuazione  sul
territorio,  in  modo programmato e tenuto conto della localizzazione
degli  attuali  ISEF,  delle  sedi delle facolta' di scienze motorie,
anche   in   deroga   alle   disposizioni   vigenti   in  materia  di
programmazione universitaria;
      c) possibilita'   di   attivare   le  facolta'  anche  mediante
specifiche  convenzioni  con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle
strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi
finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
      d) trasformazione   dell'ISEF   statale  di  Roma  in  istituto
universitario  autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con
il  conseguente  subentro  in  tutti  i  rapporti  giuridici attivi e
passivi  facenti  capo  al  medesimo  ISEF  e con l'inquadramento del
personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
      e) mantenimento,  ad  esaurimento  e  a domanda, delle funzioni
didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i
docenti  non  universitari in servizio alla data di entrata in vigore
della  presente  legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i
quali  abbiano  svolto  attivita'  di  insegnamento  in  posizione di
comando,  distacco  o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione  ai professori universitari di ruolo anche ai fini
della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per
il bilancio lello Stato;
      f) mantenimento,  ad  esaurimento  e  a domanda, anche in altra
sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle
funzioni  e del trattamento economico complessivo in godimento per il
personale  tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore  della  presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
      g) valutazione  dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento
vigente  alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche'
previsione  delle  modalita'  di passaggio dal medesimo ordinamento a
quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
      h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie
di  cui  al  presente  comma,  di  sottoscrivere  convenzioni  con il
Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  per  l'attuazione di
programmi  di  ricerca  scientifica  per  corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature.
    116.  All'art.  9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda".
    117.  Fino  al  riordino  delle  Accademie  di  belle arti, degli
Istituti  superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica,  degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori
di  educazione  fisica,  i  diplomi  conseguiti  presso  le  predette
istituzioni  costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola
di   specializzazione  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  della  legge
19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di
abilitazione  all'insegnamento  cui  gli stessi danno accesso in base
alla  normativa  vigente.  Nell'organizzazione  delle  corrispondenti
attivita'  didattiche,  le  universita'  potranno  stipulare apposite
convenzioni  con  le  predette  istituzioni e, per quanto riguarda in
particolare  l'educazione  musicale, con le scuole di didattica della
musica.
    118. (Omissis).
    119.  Sono  abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da
95  a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7
dell'art.  3,  il  comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9,
l'art.  10,  ad  eccezione  del  comma  9,  e  l'art.  14 della legge
19 novembre  1990,  n.  341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti
di cui all'art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 5 marzo
1997,  n.  59,  entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge
7 agosto  1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, e'
consentita   l'istituzione   di   una  universita'  non  statale  nel
territorio  rispettivamente  della  provincia  autonoma  di Bolzano e
della  regione  autonoma  della  Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti  e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al
rilascio  di  titoli  di studio universitari aventi valore legale, e'
concessa  con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con la
provincia  autonoma  di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta.  Tali  decreti  sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni
didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonche'
concernenti  l'organico  del  personale  docente,  ricercatore  e non
docente.  Possono  essere  attivati,  con  modifica statutaria, nuovi
corsi  di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il  rilascio  di  titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano
istituiti  nel  territorio della provincia di Bolzano e della regione
autonoma  della  Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione
alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e   tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con  la  provincia
autonoma  di  Bolzano  e con la regione autonoma della Valle d'Aosta,
nell'ambito  dell'apposito  stanziamento  di bilancio previsto per le
universita'  non  statali,  nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le  funzioni  amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma,  in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti
didattici,  sono  esercitate  dal  Ministro  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con
la  provincia  autonoma  di  Bolzano  e con la regione autonoma della
Valle d'Aosta.
    121.   Ai   sensi  dell'art.  17  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 agosto  1972,  n.  670,  e'  attribuita alla provincia autonoma di
Bolzano  la  potesta'  di  emanare  norme  legislative  in materia di
finanziamento   all'ateneo   di  cui  al  comma  120  e  di  edilizia
universitaria,  ivi  comprese  la scelta delle aree e l'acquisizione,
anche   mediante  esproprio,  degli  immobili  necessari.  A  seguito
dell'emanazione  delle  predette  norme  la  provincia esercitera' le
relative  funzioni  amministrative.  Con riferimento all'attribuzione
alla  regione autonoma della Valle d'Aosta della potesta' legislativa
nella materia di cui al presente comma si procedera', successivamente
al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai
sensi  dell'art.  48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato   con  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  4,  e
successive modificazioni.
    122.  L'Universita'  degli studi di Trento e gli atenei di cui al
comma  120  promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con
le  universita'  e  con  i  centri di ricerca degli altri Stati ed in
particolare  degli  Stati  membri dell'Unione europea per le esigenze
sia  della  ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I relativi
accordi  di  collaborazione  possono  prevedere l'esecuzione di corsi
integrati  di  studio  sia presso entrambe le universita', sia presso
una  di  esse,  nonche'  programmi  di ricerca congiunti. Le medesime
universita'  riconoscono  la validita' dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita'
e  istituzioni  universitarie  estere,  nonche'  i  titoli accademici
conseguiti al termine dei corsi integrati.
    123.  Gli  accordi  di  collaborazione  cui al comma 122, qualora
abbiano  ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di
dottorato  di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica entro trenta giorni dalla
loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni
dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la
legge,  con  obblighi  internazionali  dello  Stato  italiano o con i
criteri  contenuti  nei  decreti  di  cui  al  comma  95, gli accordi
medesimi divengono esecutivi.
    124.  Si  applicano  all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul
territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui
agli  articoli 170  e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, con esclusivo riferimento
ai  gradi  e  ai  titoli  accademici  rilasciati  nei  Paesi aderenti
all'Unione  europea la cui equipollenza e' direttamente riconosciuta,
senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra
la  Repubblica  italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea,
anche   qualora   nel   predetto   ateneo   non   siano  attivate  le
corrispondenti  facolta'.  Nel  caso in cui i medesimi scambi di note
prevedano,  per  l'equipollenza  di  alcuni  titoli  e  gradi,  esami
integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo
unico  approvato  con  regio  decreto n. 1592 del 1933 e' subordinata
all'attivazione,  presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
    125.  I  competenti organi dell'universita' degli studi di Trento
possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato
ovvero   di  ricercatore,  per  chiamata  diretta,  di  studiosi  che
rivestano  presso  universita' straniere qualifiche analoghe a quelle
anzidette  e  previste dall'ordinamento universitario italiano, nella
misura  massima,  per  l'universita'  di Trento, del trenta per cento
delle  rispettive  dotazioni  organiche  previste per ciascun tipo di
qualifica.  La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica
anche,  nella  misura  massima  rispettivamente  del  cinquanta e del
settanta  per  cento,  all'universita' istituita nel territorio della
regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia   autonoma   di   Bolzano;   tali   misure  possono  essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.
    126.  L'universita'  degli studi di Trento e gli atenei di cui al
comma  120 possono istituire la facolta' di scienza della formazione.
L'attivazione  del  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione
primaria e' subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio
ordinari   triennali  e  quadriennali  rispettivamente  della  scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
    127.  In  sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma  95,  lettera  c),  al  fine di favorire la realizzazione degli
accordi  di collaborazione internazionale dell'Universita' di Trento,
volti  al  conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito
di  programmi  dell'Unione  europea, il medesimo titolo e' rilasciato
dall'Universita' di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati
di  cui  e'  sede  amministrativa.  In  tali  casi  la commissione di
valutazione  delle  tesi di dottorato, di cui all'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita
da  una  commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti
del  settore,  di  cui almeno due professori ordinari e un professore
associato.   Almeno  due  componenti  della  commissione  non  devono
appartenere alla predetta universita'.
    128.  La  provincia  autonoma  di  Trento puo' disporre con leggi
provinciali,  ai  sensi  dell'art.  17  del  testo  unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 agosto  1972,  n.  670,  la  concessione  di  contributi  a favore
dell'Universita'  degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca
scientifica  e  per  l'attuazione  di  specifici programmi e progetti
normativi.
    129. Al secondo comma dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n.
590,  la  parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "in
correlazione".
    130. (omissis).
    131.  Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il
Governo  puo'  prevedere  il  trasferimento  della  gestione di musei
statali alle regioni, alle province o ai comuni.
    132.  I  comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta  a  dipendenti  comunali  o  delle  societa'  di  gestione  dei
parcheggi,   limitatamente  alle  aree  oggetto  di  concessione.  La
procedura   sanzionatoria   amministrativa   e  l'organizzazione  del
relativo  servizio  sono  di  competenza degli uffici o dei comandi a
cio'  preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni
necessarie  al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
    133.  Le  funzioni  di  cui  al comma 132 sono conferite anche al
personale  ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di
persone  nelle  forme  previste  dagli  articoli 22  e 25 della legge
8 giugno  1990,  n. 142, e successive modificazioni. A tale personale
sono  inoltre  conferite,  con  le  stesse  modalita' di cui al primo
periodo  del  comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
materia  di  circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto
pubblico  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
    133-bis.  Con  regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17,
comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  sono  disciplinate  le procedure per la autorizzazione alla
installazione  ed  esercizio  di  impianti  per  la rilevazione degli
accessi  di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
delle   citta'  ai  fini  dell'accertamento  delle  violazioni  delle
disposizioni  in  tema  di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione  delle  relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono
individuate  le  finalita'  perseguibili  nella  rilevazione  e nella
utilizzazione  dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono
accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.
    134.  Al  comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la
parola:  "portano"  e'  sostituita  dalle  seguenti: "possono, previa
deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
    135.  Per  la  stipula  delle convenzioni di cui all'art. 5 della
legge  15 dicembre  1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della
difesa   provvede   il  rappresentante  del  Governo  competente  per
territorio.
    136.  In  attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento
degli  enti  locali  e  degli  stituti di partecipazione popolare, e'
consentito   il   contemporaneo   svolgimento   delle   consultazioni
referendarie  comunali  con  i  referendum  abrogativi  nazionali che
dovranno  svolgersi  nella  primavera  del  1997.  Al  fine  di  dare
attuazione  a  tale disposizione, si applicano le norme relative alle
consultazioni  referendarie nazionali e quelle attuative che verranno
stabilite,  anche  in  deroga  al  disposto  dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo
stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese
tra  gli  enti  interessati,  in ragione del numero dei referendum di
competenza di ciascun ente.
    137.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano  nei  limiti  e  nel  rispetto degli statuti e delle norme in
attuazione.
    138.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.".