Art. 3.
                      (Collegio di disciplina)

  1.  Il  CUN  elegge,  al suo interno, un collegio di disciplina, di
seguito   denominato   "collegio",  con  il  compito  di  svolgere  i
procedimenti  disciplinari  a carico dei professori e dei ricercatori
universitari.  Il  collegio e' composto da cinque consiglieri del CUN
quali  membri  effettivi  e da altrettanti supplenti. I cinque membri
effettivi,   cosi'   come  i  cinque  membri  supplenti,  sono  cosi'
ripartiti:  tre  professori  ordinari,  un  professore associato e un
ricercatore.  Ai  fini  della  elezione  del  collegio,  l'elettorato
passivo  e'  attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  a),  mentre  l'elettorato  attivo  e'  attribuito  a tutti i
componenti  del  Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto
del  collegio  come  membro  effettivo. Il collegio e' presieduto dal
presidente  del  CUN  o,  in caso di assenza o impedimento, da un suo
delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il
collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso
di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  2.   Il  procedimento  disciplinare  si  svolge  nel  rispetto  del
principio  del  contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte
dal  rettore  dell'universita'  interessata  o  da  un  suo delegato.
L'azione   disciplinare   innanzi   al  collegio  spetta  al  rettore
competente,  al  termine  di un'istruttoria locale per ogni fatto che
possa  dar  luogo  all'irrogazione  di  una sanzione piu' grave della
censura,  tra  quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle
leggi  sull'istruzione  superiore  di  cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza
pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale.
La sanzione e' inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio,
entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
  3.  Il  procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la
pronuncia  del  collegio  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
ricezione  degli  atti  trasmessi  dal rettore. Il termine e' sospeso
fino  alla  ricostituzione  dell'organo disciplinare, nel caso in cui
siano  in  corso  operazioni  di  rinnovo  del CUN che impediscano il
regolare  funzionamento  di  quest'ultimo;  il  termine  e'  altresi'
sospeso,  per non piu' di due volte e per un periodo non superiore ai
sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio
ritenga  di  dover  acquisire  ulteriori  atti  o elementi per motivi
istruttori.  Il  rettore  e'  tenuto a dare esecuzione alle richieste
istruttorie.
  4.  Il  rettore  competente  sospende  cautelarmente dall'ufficio e
dallo  stipendio  la  persona sottoposta a procedimento disciplinare,
anche   su   richiesta   del   collegio,  in  qualunque  momento  del
procedimento,  in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla
verosimiglianza della contestazione.
  5.  Il procedimento disciplinare avanti al collegio e' disciplinato
dalla normativa vigente.
 
Nota all'art. 3:
    -   L'art.   87   del  regio  decreto  31 agosto  1933,  n.  1592
(Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore),
cosi' recita:
    «Art.  87.  -  Ai  professori  di  ruolo possono essere inflitte,
secondo   la   gravita'   delle   mancanze,   le  seguenti  punizioni
disciplinari:
      1) la censura;
      2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un anno;
      3) la revocazione;
      4)  la  destituzione  senza perdita del diritto a pensione o ad
assegni;
      5)  la  destituzione  con  perdita  del diritto a pensione o ad
assegni.».