Art. 3. (Collegio di disciplina) 1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato "collegio", con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio e' composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, cosi' come i cinque membri supplenti, sono cosi' ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo e' attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l'elettorato attivo e' attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio e' presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'universita' interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione e' inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere. 3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie. 4. Il rettore competente sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione. 5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio e' disciplinato dalla normativa vigente.
Nota all'art. 3: - L'art. 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), cosi' recita: «Art. 87. - Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1) la censura; 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un anno; 3) la revocazione; 4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.».