Art. 4. (Norme transitorie e finali) 1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). 2. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di meta' delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6. Qualora il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma e' arrotondato all'unita' superiore. 3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente. 4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.