Art. 4.
                    (Norme transitorie e finali)
1.  Le  elezioni  per  il  rinnovo del CUN sono indette entro novanta
giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, sulla
base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2.  Al  fine  di assicurare la continuita' dell'attivita' del CUN, in
sede  di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di
meta'  delle  aree  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera a),
determinate  per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per
sei  anni  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 1, comma 6.
Qualora  il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a),  sia  dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica
per  sei  anni  ai sensi del presente comma e' arrotondato all'unita'
superiore.
3.  Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari
stanziamenti a legislazione vigente.
4.  Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere
le  sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato
secondo le disposizioni della presente legge.