(Convenzione - art. 11)
                              Art. 11. 
               Esecuzione delle commissioni rogatorie 
  1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel territorio di una delle
due  Parti  sono  eseguite  dall'autorita'  giudiziaria,  secondo  la
procedura di ciascuna di esse. 
  2. Se l'autorita' richiedente lo domanda espressamente, l'autorita'
richiesta deve: 
    a) eseguire la commissione  rogatoria  con  l'osservanza  di  una
forma particolare se questa non e' in  contrasto  con  la  legge  del
proprio Paese; 
    b) informare in tempo utile l'autorita' richiedente della data  e
del luogo di esecuzione della  commissione  rogatoria,  affinche'  le
parti interessate possano assistervi nel rispetto delle  leggi  della
Parte richiesta. 
  3. Qualora non sia stato possibile  soddisfare  la  richiesta,  gli
atti vengono restituiti. I motivi per  cui  non  e'  stato  possibile
soddisfare la richiesta o per cui la cooperazione e' stata  rifiutata
devono essere comunicati alla Parte richiedente.