(Convenzione - art. 21)
                              Art. 21. 
                    Ratifica ed entrata in vigore 
  1. La presente Convenzione sara' ratificata conformemente alla 
legislazione in vigore in ciascuna Parte. 
  2. La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data 
dello scambio degli strumenti di ratifica. 
  3. La presente Convenzione e' conclusa per una  durata  illimitata.
Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento;  la  denuncia  avra'
effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui 
l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. 
  In  fede  di  che  i   sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente 
Convenzione. 
  Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in duplice esemplare,  in  lingua
araba ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente 
fede. 
    

                                                 Per il Governo
                                           della Repubblica italiana
                                         Il Ministro della giustizia
                                                    Castelli

                           Per il Governo
          della Repubblica algerina democratica e popolare
            Il Ministro della giustizia e Guardia Sigilli
                               Firmato