(Convenzione - art. 5)
                               Art. 5. 
                       Oggetto dell'assistenza 
  L'assistenza giudiziaria comprende in particolare la notifica e  la
trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari,  l'esecuzione  di
atti processuali quali  l'audizione  di  testimoni  o  di  parti,  la
perizia o l'assunzione di prove, e lo scambio di atti ed estratti dei
registri dello stato civile su richiesta di una delle parti  ai  fini
di un procedimento giudiziario.