Art. 6. Retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2004: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 21.100,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 11.900,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.200,00; a decorrere dal 1° gennaio 2005: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 22.600,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 12.800,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.700,00. 2. Per l'anno 2004 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 32.597,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 28.177,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 22.671,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 21.597,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 17.311,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 14.016,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 10.214,00. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 34.969,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.264,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.411,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.028,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.558,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.090,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.043,00. 4. A decorrere dal 1° maggio 2005 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 34.969,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.264,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.411,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.028,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.771,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.090,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.193,00. 5. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso. 6. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': per l'anno 2004: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 35.853,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 30.420,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 23.335,00; a decorrere dal 1° gennaio 2005: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 38.451,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 32.671,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 24.850,00. 7. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al presente articolo, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di Euro 11.193,00 ad un massimo di Euro 38.451,00. 8. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Note all'art. 6: - Si riportano gli articoli 7, 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 7 (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni. 2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario e' attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto. 3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. 4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. 5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17.». «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.». «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.». - Si riporta l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2003, n. 252: «Art. 12 (Accordi decentrati). - 1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico. 2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda: a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno; b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9, comma 5, in materia di reperibilita'; c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche' criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso; d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni; e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia; f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma 1, nelle fattispecie previste dall'art. 16, comma 6. 3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano: a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato; b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9, comma 6, in materia di reperibilita'. 4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.».