Art. 6.
                      Retribuzione di posizione

  1.  La  retribuzione  di  posizione  - parte fissa e' stabilita nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2004:
    a) posizioni   funzionali   della  qualifica  di  prefetto:  Euro
21.100,00;
    b) posizioni  funzionali  della  qualifica  di viceprefetto: Euro
11.900,00;
    c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto:
Euro 6.200,00;
a decorrere dal 1° gennaio 2005:
    a) posizioni   funzionali   della  qualifica  di  prefetto:  Euro
22.600,00;
    b) posizioni  funzionali  della  qualifica  di viceprefetto: Euro
12.800,00;
    c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto:
Euro 6.700,00.
  2.  Per  l'anno  2004  la retribuzione di posizione, correlata alle
posizioni   funzionali   individuate   con   decreto   del   Ministro
dell'interno   in   data  14 maggio  2003,  e'  rideterminata,  nelle
componenti  parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui
lordi per tredici mensilita':
    a) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera a): Euro
32.597,00;
    b) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera b): Euro
28.177,00;
    c) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera c): Euro
22.671,00;
    d) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera d): Euro
21.597,00;
    e) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera e): Euro
17.311,00;
    f) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera f): Euro
14.016,00;
    g) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera g): Euro
10.214,00.
  3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2005 la retribuzione di posizione,
correlata  alle  posizioni  funzionali  individuate  con  decreto del
Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle
componenti  parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui
lordi per tredici mensilita':
    a) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera a): Euro
34.969,00;
    b) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera b): Euro
30.264,00;
    c) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera c): Euro
24.411,00;
    d) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera d): Euro
23.028,00;
    e) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera e): Euro
18.558,00;
    f) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera f): Euro
15.090,00;
    g) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera g): Euro
11.043,00.
  4.  A  decorrere  dal  1° maggio 2005 la retribuzione di posizione,
correlata  alle  posizioni  funzionali  individuate  con  decreto del
Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle
componenti  parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui
lordi per tredici mensilita':
    a) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera a): Euro
34.969,00;
    b) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera b): Euro
30.264,00;
    c) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera c): Euro
24.411,00;
    d) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera d): Euro
23.028,00;
    e) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera e): Euro
18.771,00;
    f) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera f): Euro
15.090,00;
    g) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera g): Euro
11.193,00.
  5.  Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo
intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo   19 maggio  2000,  n.  139,  e  quella  di  conferimento
dell'incarico   connesso   alla   nuova   qualifica,   competono   la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure
minime  previste  per  la  qualifica  acquisita, salvo recupero delle
maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
  6.   Per  i  funzionari  che  ricoprono  incarichi  di  particolare
rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
19 maggio  2000,  n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del
Ministro  dell'interno  in  data  14 maggio  2003, la retribuzione di
posizione  e'  rideterminata,  nei  seguenti  importi annui lordi per
tredici mensilita':
per l'anno 2004:
    incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  a):  Euro
35.853,00;
    incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  b):  Euro
30.420,00;
    incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  d):  Euro
23.335,00;
  a decorrere dal 1° gennaio 2005:
    incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  a):  Euro
38.451,00;
    incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  b):  Euro
32.671,00;
    incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  d):  Euro
24.850,00.
  7.  In  caso  di  modifica del decreto del Ministro dell'interno in
data  14 maggio  2003,  le  misure  della  retribuzione di posizione,
correlate   alla   ridefinizione  delle  posizioni  funzionali,  sono
determinate   in   sede   di   contrattazione  decentrata,  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma 2,  lettera  e), del decreto del Presidente
della  Repubblica  1° agosto  2003, n. 252, nell'ambito delle risorse
finanziarie  destinate  alla  retribuzione  di  posizione  di  cui al
presente  articolo,  entro  i seguenti valori annui lordi per tredici
mensilita':  da  un  minimo  di  Euro 11.193,00 ad un massimo di Euro
38.451,00.
  8.  Al  funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi
individuati  dal  decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio
2003, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei
casi  di  temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico,
nei  casi  di  sostituzione  a  norma  dell'articolo 10  del  decreto
legislativo  19 maggio  2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre
mesi,  nonche'  in  quelli  di  conferimento  temporaneo  di incarico
riconducibile  a  posizione  funzionale  superiore,  limitatamente al
periodo  di  espletamento  degli  stessi,  la  misura del trattamento
accessorio  e'  definita  in  sede  di  accordi  decentrati a livello
centrale  nell'ambito  delle  disponibilita'  del fondo e senza oneri
aggiuntivi.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riportano  gli  articoli 7,  10  e 20 del decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
              «Art.  7  (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio
          alla   qualifica   di  viceprefetto  avviene,  con  cadenza
          annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
          ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono
          ammessi  i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei
          mesi  di  effettivo servizio dall'ingresso in carriera che,
          avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi
          presso    le    strutture   centrali   dell'amministrazione
          dell'interno  nell'ambito  del corso di formazione iniziale
          di  cui  all'art.  5,  hanno  prestato  servizio presso gli
          uffici    territoriali   del   governo   per   un   periodo
          complessivamente non inferiore a tre anni.
              2.  I  funzionari  positivamente  valutati ai sensi del
          comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art.
          6,  comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude
          con  un  esame finale a seguito del quale al funzionario e'
          attribuito   un   punteggio   espresso   in  centesimi.  La
          graduatoria,  formata sulla base della media tra i punteggi
          conseguiti   in   sede   di   valutazione  comparativa  per
          l'ammissione  al  corso  di formazione e nell'esame finale,
          determina   la   posizione  di  ruolo  nella  qualifica  di
          viceprefetto.
              3.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          sono   stabilite   dal   comitato  direttivo  della  scuola
          superiore dell'amministrazione dell'interno.
              4.   Le   promozioni  alla  qualifica  di  viceprefetto
          decorrono   agli   effetti   giuridici   ed  economici  dal
          1° gennaio  dell'anno successivo a quello nel quale si sono
          verificate le vacanze.
              5.    Con    cadenza    triennale   il   consiglio   di
          amministrazione     effettua,     agli    esclusivi    fini
          dell'aggiornamento  delle posizioni nei ruoli di anzianita'
          dei   viceprefetti   e   dei   viceprefetti  aggiunti,  una
          valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma
          1.   A   tali   fini  vengono  rispettivamente  valutati  i
          viceprefetti  e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
          di    servizio    nella    qualifica.   Il   consiglio   di
          amministrazione,  per  i viceprefetti, provvede su proposta
          di  una  commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  composta  da tre prefetti, di cui uno scelto
          tra  quelli  preposti  alle  attivita'  di valutazione e di
          controllo  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
          di  funzione  in  ambito sia centrale che periferico; per i
          viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
          progressione in carriera prevista dall'art. 17.».
              «Art.  10  (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
          Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
          materia  di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
          nell'ufficio  territoriale  del  Governo,  delle  strutture
          periferiche  dello  Stato, i posti di funzione da conferire
          ai  viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito
          degli  uffici  centrali  e  periferici dell'amministrazione
          dell'interno,  sono  individuati  con  decreto del Ministro
          dell'interno.   Negli   uffici  individuati  ai  sensi  del
          presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
          caso  di  assenza  o  di impedimento e' assicurata da altro
          funzionario della carriera prefettizia.
              2.  In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove esigenze
          organizzative   e   funzionali,   e  comunque  con  cadenza
          biennale,  si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
          alla  periodica  rideterminazione  dei posti di funzione di
          cui  allo  stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
          periferici dell'amministrazione dell'interno.».
              «Art.   20   (Retribuzione   di  posizione).  -  1.  La
          componente   del   trattamento  economico,  correlata  alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  ed agli incarichi ed alle
          responsabilita'   esercitati,  e'  attribuita  a  tutto  il
          personale  della  carriera  prefettizia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'interno  si  provvede alla graduazione delle
          posizioni  funzionali  ricoperte, sulla base dei livelli di
          responsabilita'  e  di rilevanza degli incarichi assegnati.
          La  determinazione  della  retribuzione  di  posizione,  in
          attuazione  delle  disposizioni  emanate  con  il  predetto
          decreto,   e'   effettuata   attraverso   il   procedimento
          negoziale.
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
          individuati,    ai    fini   della   determinazione   della
          retribuzione   di  posizione,  gli  uffici  di  particolare
          rilevanza,  nonche'  le  sedi  disagiate  in relazione alle
          condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il
          servizio e' svolto.
              3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
          provvedimento  del  Ministro  dell'interno  possono  essere
          individuate  piu'  posizioni  graduate,  secondo la diversa
          rilevanza  degli  incarichi,  tenendo conto della qualifica
          rivestita.».
              - Si riporta l'art. 12 del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 agosto 2003, n. 252:
              «Art.   12  (Accordi  decentrati).  -  1.  Gli  accordi
          decentrati  sono  stipulati ai sensi dell'art. 29, comma 6,
          del  decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello
          centrale e periferico.
              2.   L'accordo  decentrato,  da  stipularsi  a  livello
          centrale,   senza   comportare   alcun   onere  aggiuntivo,
          riguarda:
                a) individuazione  di  misure  idonee  a  favorire la
          mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per
          i   funzionari   non   assegnatari   di  alloggi  da  parte
          dell'Amministrazione dell'interno;
                b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9,
          comma 5, in materia di reperibilita';
                c) criteri   generali   per  l'utilizzo  delle  somme
          afferenti  al  fondo  di  cui  all'art.  20 del decreto del
          Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche'
          criteri  generali  per  la verifica della sussistenza delle
          risorse     finanziarie    da    destinare    all'ulteriore
          potenziamento dello stesso;
                d) individuazione  delle funzioni i cui titolari sono
          esonerati  dallo  sciopero,  ai sensi della legge 12 giugno
          1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;
                e) definizione    della    misura   del   trattamento
          accessorio,    nell'ambito    delle   risorse   finanziarie
          disponibili  e  senza  oneri aggiuntivi, entro valori annui
          lordi  per  tredici  mensilita'  ricompresi  negli  importi
          minimi  e  massimi  indicati  rispettivamente  all'art. 16,
          comma 3, e all'art. 17, comma 1, nei casi di variazione del
          decreto   del  Ministro  dell'interno  con  il  quale  sono
          determinate  le  posizioni  funzionali dei funzionari della
          carriera prefettizia;
                f) definizione    della    misura   del   trattamento
          accessorio,    nell'ambito    delle   risorse   finanziarie
          disponibili   e   senza   oneri  aggiuntivi,  entro  valori
          ricompresi   negli   importi   minimi  e  massimi  indicati
          rispettivamente  all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma
          1, nelle fattispecie previste dall'art. 16, comma 6.
              3.  Accordi  decentrati,  da  stipularsi  a  livello di
          uffici  centrali e periferici, senza comportare alcun onere
          aggiuntivo, riguardano:
                a) verifica    dell'applicazione   dei   criteri   di
          valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
          risultato;
                b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9,
          comma 6, in materia di reperibilita'.
              4.  L'individuazione dei titolari degli uffici centrali
          e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e'
          effettuata  dall'Amministrazione dell'interno entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.    L'Amministrazione   dell'interno   convoca   le
          organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  di cui
          all'art.  29,  comma  1,  del decreto legislativo 19 maggio
          2000,  n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
          presentazione della richiesta.».