Art. 2.
                          Benefici fiscali
  1.   Per   i   proprietari  degli  immobili  locati  ai  conduttori
individuati  nell'articolo  1,  il relativo reddito dei fabbricati di
cui  agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  e  successive  modificazioni,  riferito  all'anno 2006, non
concorre  alla  formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle societa', per tutta
la  durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 1.
  2.  Tutti  i  comuni,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di bilancio,
possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti
aventi  i  requisiti di cui all'articolo 1, nonche' per i proprietari
che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive
di  rilascio  degli  immobili  locati  a  conduttori  che abbiano nel
proprio  nucleo  familiare  almeno un figlio di eta' inferiore ai tre
anni  o  almeno  due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che
nell'ambito  del  proprio  nucleo  familiare  abbiano sostenuto spese
mediche  documentate  superiori  al dieci per cento del reddito annuo
netto  complessivo  o abbiano componenti del nucleo familiare affetti
da  malattie  invalidanti  o  che non ne consentono il trasferimento,
purche'   non   dispongano   di  altra  abitazione,  ne'  di  redditi
sufficienti   ad  accedere  alla  locazione  di  un  nuovo  immobile,
esenzioni  o  riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonche'
dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.
  3.  All'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n.
148, dopo le parole: "ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma  1,"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche' ai conduttori che
abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare  almeno  un  figlio  di eta'
inferiore  ai  tre  anni  o  almeno due figli minorenni fiscalmente a
carico,  ovvero  che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano
sostenuto  spese mediche documentate superiori al dieci per cento del
reddito  annuo  netto  complessivo  o  abbiano  componenti del nucleo
familiare  affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il
trasferimento,  purche'  non  dispongano  di altra abitazione, ne' di
redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile".