Art. 12. Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni; b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti; c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti. 2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni; b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti; c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti. 3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti; b) un magistrato che esercita funzioni requirenti. 4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti. 5. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere. 6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo.