Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici; b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilita' della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici; d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; e) riutilizzo: l'uso del dato di cui e' titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali; f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b); g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico; i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato.
Note all'art. 2: - L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) (omissis); b) «impresa pubblica», ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprieta', di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;». - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.